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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35639/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento IRAP per l’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società interamente partecipata da alcuni Comuni, operante nel servizio di gestione integrata e smaltimento dei rifiuti, contestando l’utilizzo di alcune deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997: contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria per lavoratori a tempo indeterminato e contributi previdenziali e assistenziali. Secondo l’Ufficio la società non poteva fruire del beneficio perché operava in concessione e a tariffa, quindi in un settore escluso dalla norma agevolativa. La società ha impugnato l’atto e ha ottenuto esito favorevole in primo e secondo grado; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3 e 4, d.lgs. 446/1997, nonché degli artt. 1367 e 2697 c.c. In sintesi, sosteneva che la CTR avesse errato nel qualificare il rapporto come appalto in base alla sola modalità di remunerazione, mentre la disciplina fiscale richiederebbe di considerare la nozione di concessione traslativa e la tariffa remunerativa come elementi idonei a escludere il beneficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini della riduzione della base imponibile IRAP prevista per il cuneo fiscale, è necessario verificare in via preliminare la natura del rapporto, distinguendo tra appalto e concessione. La concessione ricorre quando il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio in capo al concessionario; l’appalto, invece, quando il corrispettivo è erogato dalla stazione appaltante e non vi è trasferimento del rischio di gestione. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente qualificato il rapporto come appalto, poiché la società non assumeva l’alea del conseguimento del corrispettivo, che era predeterminato e a carico dell’ente committente. Di conseguenza, la censura dell’Agenzia è stata respinta. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata; non è stata inoltre adottata condanna al pagamento del contributo unificato per la natura soggettiva dell’Amministrazione soccombente, assistita dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La riduzione della base imponibile IRAP per il cuneo fiscale non si applica ai soggetti che operano congiuntamente in concessione e a tariffa remunerativa; occorre verificare in concreto se il rapporto sia concessione o appalto.

  • art. 1367 c.c.

    È richiamato come canone ermeneutico invocato dal ricorrente per attribuire alla disposizione un effetto utile, ma la Corte non accoglie tale lettura estensiva.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a ritenere infondata la censura dell’Amministrazione.

  • art. 58 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    È menzionato dal ricorrente per sostenere che il servizio fosse svolto in regime di privativa comunale, ma tale argomento non è ritenuto decisivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’agevolazione IRAP relativa al cuneo fiscale, l’esclusione prevista per i soggetti che operano "in concessione e a tariffa" presuppone la concomitante sussistenza di entrambi gli elementi: concessione e tariffa remunerativa.
  • La distinzione tra appalto e concessione dipende, in via sostanziale, dal trasferimento del rischio di gestione: nella concessione il concessionario assume l’alea del servizio e il corrispettivo consiste nel diritto di sfruttamento economico, mentre nell’appalto il corrispettivo è posto a carico dell’amministrazione committente.
  • Quando il corrispettivo è predeterminato e grava sull’ente affidante, e il gestore non percepisce proventi dagli utenti finali assumendo il rischio di recupero dei costi, il rapporto va qualificato come appalto e non come concessione.
  • La sola qualificazione formale del servizio come attività pubblica o l’esistenza di una privativa comunale non bastano, da sole, a escludere il beneficio fiscale se manca il trasferimento dell’alea economica al gestore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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