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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1649/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto della domanda di revoca (ex art. 7 legge 27/12/1956 n.1423, in relazione alla disciplina transitoria del d.lgs. 159/2011) della confisca di prevenzione, proponendo che nuove produzioni documentali e una perizia (copia di un assegno del 2005 da €25.000 a favore di Giacomo Esposto, documenti relativi all'incasso di £.480.000.000 per la cessione di quote SICE nel 1991, atto di vendita immobiliare del 1998-1999, e la relazione del consulente dott. Scavone) costituiscano "prove nuove" idonee a dimostrare ex tunc l'insussistenza dei presupposti della confisca. Hanno altresì sostenuto l'impossibilità di produrre tali elementi nel processo originario per cause a loro non imputabili (tra cui la condizione di detenzione di Rosario Esposto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che gli elementi prodotti non costituiscono "prova nuova" ai fini della revoca della confisca poiché erano documenti o elementi conoscibili e teoricamente deducibili nel procedimento di prevenzione, e non è stata dimostrata una causa di forza maggiore che ne abbia reso impossibile la tempestiva allegazione. La Corte ha inoltre chiarito che la revoca ex art. 7 legge 1423/1956 e la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 riferiscono la rilevanza alla sola prova sopravvenuta e non ad elementi preesistenti non dedotti, distinguendo l'istituto dalla revisione/revocazione nel processo penale. Rigettando il ricorso la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Riferimento normativo utilizzato per il rimedio di revoca della confisca ai sensi della disciplina transitoria: la "prova nuova" rilevante ai fini della revoca è quella sopravvenuta o scoperta dopo la definitività del provvedimento e non quella preesistente che poteva essere dedotta nel procedimento originario, salvo forza maggiore.

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma collega la revocazione della confisca alle forme previste dagli artt. 630 e ss. c.p.p. e, tra i casi di revocazione, indica la "scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento", limitando quindi la rilevanza alle prove effettivamente sopravvenute.

  • art. 630 cod. proc. pen., lett. c)

    Richiamato per confronto: l'art. 630 c.p.p. consente la revisione anche per prove "scoperto" o sopravvenute dopo la condanna; tuttavia il Collegio evidenzia che l'art. 28 d.lgs. 159/2011 delimita diversamente l'ambito applicativo nel procedimento di prevenzione.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della confisca di prevenzione la "prova nuova" è quella che non era né deducibile né reperibile al momento del giudizio originario; documenti già esistenti ma non prodotti nel procedimento originario non sono in generale provvedimento di novità, salvo dimostrazione convincente di "forza maggiore" che abbia reso impossibile la loro tempestiva produzione.
  • La mera produzione successiva di documenti preesistenti o di una nuova valutazione tecnico-scientifica di dati già conosciuti non è sufficiente a fondare la revoca ex tunc della confisca.
  • La condizione personale (es. detenzione) del proposto non costituisce automaticamente causa di forza maggiore: bisogna provare che vi fosse un impedimento assoluto e insormontabile alla produzione dei documenti da parte dei difensori o dei familiari.
  • È importante distinguere il rimedio della revoca/revocazione della confisca (art. 28 d.lgs. 159/2011 e art. 7 legge 1423/1956) dalla revisione del procedimento penale: i limiti probatori e i termini sono diversi e più restrittivi nel procedimento di prevenzione.
  • In pratica, per massimizzare le chance di successo in casi simili, occorre: 1) allegare e produrre entro il primo giudizio tutti i documenti disponibili; 2) se si invoca "prova nuova", documentare compiutamente perché la prova non era reperibile o deducibile prima (evidenziando concrete ragioni di forza maggiore); 3) collegare chiaramente la prova ai fatti decisivi che avrebbero modificato la valutazione della sproporzione tra redditi leciti e impieghi; 4) rispettare i termini per la promozione del rimedio previsto dalla normativa vigente.

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