Cassazione Civile, Ordinanza n. 11991/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una ex lavoratrice, che chiedeva l'ammissione in via privilegiata di crediti di lavoro per retribuzioni non corrisposte, trattamento di fine rapporto e somme risultanti da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo non provati il quantum, i periodi e le causali delle retribuzioni, non dimostrato lo svolgimento della prestazione nel periodo novembre 2015 - giugno 2017 per intervenuta sospensione del lavoro in esecuzione di accordi sindacali, e insussistente il credito da TFR perché le quote risultavano versate al fondo di competenza, sicché eventuali doglianze avrebbero dovuto essere rivolte all'INPS. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità del provvedimento e motivazione apparente, violazione degli artt. 111 Cost., 132, 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento alla dichiarazione/autocertificazione del datore in bonis del valore di ricognizione di debito; omesso esame di fatto decisivo per non aver attribuito rilievo alla data certa del documento anteriore al fallimento; violazione degli artt. 132 c.p.c., 2730, 2795 e 2704 c.c. per avere qualificato erroneamente il documento; ulteriori censure sulla retribuzione del periodo sospeso, sull'asserita inesistenza di accordi sindacali e sulla mancata corresponsione del TFR.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendoli fondati nella parte in cui il tribunale aveva escluso o svuotato di efficacia probatoria la dichiarazione del datore in bonis. Ha affermato che la ricognizione di debito, se munita di data certa, fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l'onere di provarne l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione; il tribunale invece aveva erroneamente negato l'efficacia della dichiarazione per la sola ragione della sua non opponibilità alla curatela e, al tempo stesso, aveva richiesto alla creditrice ulteriori riscontri probatori. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava a rivalutare il merito sotto la veste del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; sono stati rigettati gli altri motivi, in particolare quelli relativi alla retribuzione nel periodo di sospensione, ritenuti attacchi alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, e quello sul TFR, poiché il tribunale aveva accertato il regolare versamento delle quote al fondo e l'eventuale pretesa doveva essere rivolta all'INPS. Il provvedimento è stato cassato limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Palermo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione e come base della censura di motivazione apparente o perplessa.
la sua violazione ricorre solo se manca del tutto la motivazione o essa è solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già quando si contesti la valutazione di merito.
non è violato per la sola diversa valutazione delle prove; serve allegare l'uso di prove non dedotte o l'inosservanza delle regole sulle prove legali.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di piena prova a elementi che non la hanno o disattende prove legali, non per una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito; il n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non è più deducibile la semplice contraddittorietà della motivazione.
la ricognizione di debito determina una presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla ricognizione di debito; la Corte ne valorizza la funzione confermativa del rapporto fondamentale.
richiamato per la data certa del documento, rilevante ai fini dell'opponibilità al fallimento.
invocato per omessa pronuncia sul TFR; la Corte esclude il vizio perché il tribunale aveva esaminato e deciso sul punto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile se mira a contestare la valutazione di merito; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, ove ne ricorrano i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- La ricognizione di debito, se dotata di data certa, fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e libera il creditore dall'onere di provarlo, salvo che il curatore o il terzo opponga e provi l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto stesso.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore fallimentare, quale successore ex lege nella gestione dei rapporti del fallito, può vincere la presunzione derivante dalla ricognizione di debito solo fornendo prova contraria specifica sul rapporto sottostante.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è confinato al solo "minimo costituzionale": mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste del difetto motivazionale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca valore di piena prova a elementi che non lo consentono, ovvero disattenda prove legali.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'allegazione specifica di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, non esaminato dal giudice; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito accerti la sospensione dell'attività lavorativa in base ad accordi sindacali e la corresponsione di ammortizzatori sociali, la contestazione in cassazione che miri a negare tali accertamenti è inammissibile se richiede una rivalutazione del fatto.
- In tema di TFR, se dagli atti risulta il regolare versamento delle quote al fondo competente, la pretesa va indirizzata all'ente gestore nei limiti della prestazione dovuta, non potendo essere ripetuta integralmente verso il datore o il fallimento senza prova di un residuo credito ancora dovuto.
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