Cassazione Civile, Ordinanza n. 19101/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dall'agente della riscossione, quale creditore di una società poi fallita, per ottenere in via principale l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto pubblico di cessione di un ramo d'azienda in favore di un'altra società, con conseguente nullità o inefficacia dell'atto nei suoi confronti; in subordine, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. per revocatoria ordinaria. Il creditore deduceva un consistente credito erariale, la sostanziale spoliazione del patrimonio della debitrice, la mancanza di effettivo pagamento del prezzo, l'accollo del mutuo solo apparente e vari indici presuntivi di conoscenza del pregiudizio in capo alle parti, tra cui i rapporti di un soggetto coinvolto in entrambe le società. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda del creditore per il sopravvenuto fallimento della debitrice, ma aveva accolto la revocatoria nei confronti della curatela; la corte d'appello aveva confermato. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e di norme sulla figura di responsabile tecnico, per avere la corte territoriale confuso il ruolo di un soggetto con quello di responsabile tecnico, traendone indebitamente la conoscenza della situazione contabile della cedente; 2) violazione dell'art. 2013 c.c. e del c.c.n.l. metalmeccanici, per aver attribuito al medesimo soggetto mansioni non svolte e desunto la conoscenza della gestione societaria da prove orali non espletate; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere valorizzato presunzioni smentite dai documenti, in particolare sulla anteriorità dei crediti, sulla deroga alla solidarietà ex art. 2560 c.c., sulla prosecuzione dell'attività della cedente e sull'effettivo pagamento del prezzo tramite compensazioni; 4) errore nella liquidazione delle spese, perché vi sarebbe stata soccombenza reciproca e sarebbe stato erroneo lo scaglione di valore adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio delle decisioni di merito e, in parte, fossero generici o aspecifici; ha inoltre osservato che le censure tendevano a un nuovo esame del fatto e delle prove, precluso in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto non specificamente censurata la reale ragione decisoria sulla regolazione delle spese, evidenziando che il creditore inizialmente attore in revocatoria resta vittorioso sino al subentro della curatela e che la determinazione dello scaglione e della compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda revocatoria ordinaria; la Corte di merito aveva ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi dell'azione, decisione non rivisitabile in cassazione nei termini prospettati.
Le presunzioni semplici utilizzate dai giudici di merito per ricostruire la consapevolezza del pregiudizio e l'anomalia dell'operazione sono valutazioni di fatto, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non ammissibili.
La doglianza fondata su un mero rinvio all'atto di citazione, senza specifica localizzazione e illustrazione del contenuto documentale, è stata ritenuta inammissibile per aspecificità.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Per effetto della doppia conforme, non sono stati reputati deducibili vizi di omesso esame nei limiti invocati.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato quale base della preclusione al sindacato sul vizio di omesso esame in presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito.
La deroga pattizia alla responsabilità solidale del cessionario non è di per sé patologica, ma può essere valorizzata come indice del quadro complessivo di conoscenza dell'esposizione debitoria della cedente.
La censura era diretta a contestare l'attribuzione di mansioni non svolte a un soggetto coinvolto nell'operazione; la Corte l'ha ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito in una nuova valutazione delle prove, poiché l'apprezzamento dell'attendibilità, della concludenza e del peso degli indizi resta riservato al giudice di merito.
- La censura per violazione dell'art. 2729 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la selezione e la lettura delle presunzioni compiuta dal giudice territoriale.
- Per superare una decisione fondata su più autonome rationes decidendi, il ricorso deve colpire specificamente ciascuna di esse; l'omessa critica di una sola ratio rende inammissibile il motivo o comunque impedisce l'accoglimento.
- La valutazione sulla conoscenza del pregiudizio ai creditori in una revocatoria può essere desunta da plurimi indici fattuali, anche relativi alla commistione di ruoli tra soggetti coinvolti nell'operazione e alla anomalia delle modalità di pagamento.
- La liquidazione delle spese e la scelta dello scaglione di valore rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una rigorosa proporzione matematica tra domande, esiti parziali e compensazioni.
- Nel giudizio introdotto dal singolo creditore in revocatoria, il sopravvenuto subentro della curatela fallimentare non elimina automaticamente la vittoria già conseguita dal creditore attore per il periodo anteriore al subentro, con conseguente possibile regolazione autonoma delle spese sino a quel momento.
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