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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28090/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, con collegato conto anticipi fatture, sul quale la società correntista sosteneva fossero stati annotati addebiti illegittimi. In primo grado aveva chiesto l’accertamento del saldo e la restituzione di quanto indebitamente addebitato, oltre al risarcimento del danno per asserita erronea segnalazione a sofferenza. La banca, a sua volta, aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo del conto e per alcuni titoli di credito scontati e poi risultati insoluti, estendendo la pretesa anche ai garanti. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda della correntista, ritenendo nulle per difetto di forma alcune clausole economiche del rapporto. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, escludendo la nullità del contratto per mancata sottoscrizione della banca e accogliendo la riconvenzionale della banca in misura parziale, con condanna solidale dei correntisti e rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito. In cassazione i ricorrenti principali hanno censurato principalmente la regolazione delle spese: con i primi due motivi hanno denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto una compensazione solo parziale delle spese, contestando l’asserita integrale soccombenza e invocando un mutato orientamento giurisprudenziale; con il terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 5, comma 3, e 6 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sostenendo che il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese fosse stato erroneamente individuato sulla base del criterio del decisum e non del disputatum. La resistente ha depositato controricorso con ricorso incidentale, ma quest’ultimo è risultato tardivo e quindi inefficace. La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibili i motivi principali perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato al caso in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; quanto al valore della controversia, la censura non si confrontava con la ratio decidendi, che aveva considerato anche il rigetto della domanda di ripetizione di indebito. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché proposto oltre il termine di cui all’art. 334 c.p.c. La decisione si è conclusa con l’inammissibilità del ricorso principale, l’inefficacia di quello incidentale e la condanna dei ricorrenti principali alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Ha condannato i ricorrenti principali alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato. La ratio della decisione è che le censure sulle spese non erano scrutinabili nei limiti dedotti, mentre il motivo sul valore della causa non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale è stato reputato tardivo rispetto alla notificazione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il regolamento delle spese segue la soccombenza, ma la censura in cassazione è limitata al caso di condanna della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione, anche parziale, delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze sono state formulate come violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi o invocavano un sindacato non consentito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione del giudizio.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è inefficace se proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna alla somma equitativa a carico della parte istante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 5, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 6, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione delle spese di lite secondo lo scaglione di valore.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sul regolamento delle spese processuali è molto ristretto: non è consentito riesaminare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla misura della soccombenza, salvo il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa.
  • L’accoglimento solo parziale di una domanda non comporta automaticamente la soccombenza della parte vittoriosa per la parte non accolta; in tale ipotesi il giudice può legittimamente disporre compensazione totale o parziale delle spese, se ricorrono i presupposti di legge.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si fonda su una ricostruzione fattuale o processuale diversa da quella adottata dal giudice di merito.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine previsto dalla legge rispetto alla notificazione della sentenza è inefficace.
  • Quando il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono conseguire le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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