Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34058/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per tentata violenza privata, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. Il primo motivo denunciava insufficienza e contraddittorietà della motivazione sull’idoneità delle minacce a ledere la libertà morale della vittima. Il secondo lamentava omessa motivazione sulla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, dedotta in relazione all’uso della forza intimidatrice del vincolo associativo e alla condizione di omertà che ne deriva. Il terzo censurava come illogico e irragionevolmente gravoso il trattamento sanzionatorio, contestando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: per il tentativo di violenza privata non occorre che la minaccia abbia effettivamente intimorito la vittima o prodotto una costrizione, essendo sufficiente la sua idoneità a incutere timore e la direzione a costringere il destinatario a una condotta contraria alla propria volontà. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui il metodo mafioso ricorre quando l’evocazione della contiguità mafiosa mira a creare nella vittima assoggettamento per il prospettato pericolo di dover fronteggiare le pretese di un gruppo mafioso. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: il giudizio di bilanciamento è discrezionale e non sindacabile se non arbitrario o illogico; è sufficiente una motivazione che giustifichi l’equivalenza delle circostanze come soluzione idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea a incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente

    Per il tentativo di violenza privata è sufficiente che la minaccia sia concretamente idonea a incutere timore e diretta a costringere la vittima a una condotta non voluta; non occorre che abbia effettivamente prodotto intimidazione o costrizione.

  • art. 56 c.p.

    ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea a incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente

    La decisione applica la disciplina del tentativo alla violenza privata: la mancata realizzazione della costrizione non esclude il tentativo se la minaccia è idonea e diretta a ottenere la condotta pretesa.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune

    L’aggravante del metodo mafioso può sussistere quando l’evocazione della contiguità con un’associazione mafiosa è funzionale a determinare assoggettamento nella vittima, prospettandole le pretese prevaricatrici del gruppo.

  • art. 62-bis c.p.

    per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto

    Nel giudizio di bilanciamento, la motivazione che ritiene l’equivalenza delle attenuanti generiche e delle aggravanti la soluzione più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena è sufficiente, purché la valutazione non sia arbitraria o illogica.

  • art. 69 c.p.

    per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto

    La scelta di equivalenza nel bilanciamento è espressione della valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione ulteriore quando è indicata come soluzione adeguata alla pena concreta, in assenza di arbitrarietà o illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta, nella decisione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito la persona offesa o prodotto una costrizione: occorre che sia idonea a incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere una condotta contraria alla propria volontà.
  • L’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso ricorre quando l’evocazione della contiguità a un’associazione mafiosa è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, prospettandole il pericolo di dover fronteggiare le pretese prevaricatrici del gruppo mafioso.
  • La valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se non è arbitraria o illogica; può essere adeguatamente motivata indicando che l’equivalenza è la soluzione più idonea rispetto alla pena concreta.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.