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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09394/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta da una società di mediazione, di ottenere dal soggetto che aveva conferito l'incarico il pagamento della provvigione per l'attività di intermediazione che avrebbe favorito la conclusione di una compravendita immobiliare del valore di Euro 1.315.000,00, poi sfociata in un contratto preliminare. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo, in sintesi, che non fosse sufficiente la sola iscrizione della società nel ruolo dei mediatori e che fosse invece necessario che risultassero iscritti anche il legale rappresentante o i soggetti preposti all'attività mediatoria; hanno inoltre considerato tardive le allegazioni con cui la società aveva indicato le persone fisiche che avevano concretamente operato per suo conto e la loro iscrizione nel ruolo, e hanno ritenuto non ritualmente reiterate le istanze istruttorie. In cassazione la società ha dedotto, con sette motivi, violazioni della disciplina speciale sulla mediazione e delle norme processuali sulle preclusioni, sostenendo: che bastasse l'iscrizione della società; che l'indicazione dei mediatori persone fisiche non integrasse una modificazione tardiva della domanda; che le circostanze dedotte erano fatti costitutivi o comunque meri fatti da provare; che l'onere di contestazione della controparte non fosse stato rispettato; e che le istanze istruttorie fossero state invece ritualmente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della disciplina sostanziale secondo cui, quando l'attività di mediazione è svolta in forma societaria, non è sufficiente l'iscrizione della sola società nel ruolo, ma devono essere iscritti anche i legali rappresentanti o i preposti al ramo di attività e, se del caso, gli ausiliari che svolgono l'attività mediatoria per conto della società. Ha però accolto il secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. La Cassazione ha infatti ritenuto che il giudice di appello abbia erroneamente confuso il tema del decidendum con quello del probandum: la società non aveva modificato la domanda, che era rimasta sempre diretta a ottenere la provvigione per l'attività mediatoria svolta a favore del convenuto, e le indicazioni sulle persone fisiche che avevano operato per la società costituivano circostanze da provare, non nuovi fatti costitutivi della pretesa. È stato inoltre ritenuto che le istanze istruttorie fossero state tempestivamente formulate e ritualmente reiterate, poiché all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte si era riportata anche alle richieste istruttorie; il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare nel merito ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3 e 6 L. 3 febbraio 1989, n. 39

    Per la mediazione svolta in forma societaria, la disciplina richiede l'iscrizione nel ruolo non solo della società, ma anche dei soggetti che concretamente esercitano l'attività per suo conto, secondo i requisiti fissati dalla legge speciale.

  • art. 11 D.M. 21 dicembre 1990, n. 452

    Quando la mediazione è esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali rappresentanti o dal preposto al ramo di attività, oltre che dagli ausiliari che svolgono l'attività mediatoria per conto della società.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni riguardano le modifiche del thema decidendum; non possono essere usate per qualificare come tardive semplici allegazioni o precisazioni probatorie che non alterino la domanda originaria.

  • art. 184 c.p.c.

    Le deduzioni e i mezzi di prova introdotti nella fase istruttoria sono valutabili come strumenti di prova dei fatti già dedotti, se non introducono una domanda nuova o diversa.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il pagamento della provvigione deve provare i fatti costitutivi del diritto, ma la prova può riguardare anche le persone fisiche che hanno svolto l'attività per conto della società.

  • artt. 1754 c.c. e 1755 c.c.

    Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando l'attività di mediazione abbia posto in relazione le parti e abbia contribuito alla conclusione dell'affare.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio e dei fatti non contestati deve avvenire nel rispetto del thema probandum e delle allegazioni ritualmente introdotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, senza trasformare questioni probatorie in preclusioni di merito non previste.

  • art. 24 Cost.

    Le preclusioni processuali non possono essere applicate in modo da comprimere indebitamente il diritto di difesa della parte che abbia ritualmente dedotto e reiterato le proprie istanze istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    Il processo deve svolgersi nel contraddittorio e con ragionevole durata, ma senza improprie dichiarazioni di tardività di prove tempestivamente articolate.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha scrutinato i motivi di ricorso sotto i profili di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, accogliendo quelli che denunciavano errori di diritto e di processo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla provvigione del mediatore operante in forma societaria, l'iscrizione nel ruolo deve riguardare non solo la società, ma anche i soggetti che, per suo conto, esercitano effettivamente l'attività di mediazione in senso proprio.
  • La distinzione tra thema decidendum e thema probandum è decisiva: la successiva indicazione delle persone fisiche che hanno svolto l'attività per la società non integra necessariamente una mutatio libelli, ma può costituire mera precisazione o articolazione della prova dei fatti già allegati.
  • Le allegazioni e i mezzi istruttori sono tardivi solo se introducono fatti nuovi costitutivi della pretesa; non lo sono quando servono a dimostrare circostanze già ricomprese nella domanda originaria.
  • La parte che si sia vista rigettare le istanze istruttorie deve reiterarle in modo sufficientemente specifico al momento della precisazione delle conclusioni; il richiamo espresso anche alle istanze istruttorie è idoneo a escludere la rinuncia.
  • In sede di giudizio di rinvio, il giudice deve riesaminare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove erroneamente escluse, senza considerare precluse circostanze che erano state ritualmente introdotte e contestate nel processo.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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