Cassazione Civile, Ordinanza n. 30309/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'ente previdenziale, della pensione di anzianità a un iscritto alla Gestione artigiani. Secondo l'INPS, l'anzianità contributiva utile doveva essere ridotta perché, nel periodo 1997-2008, l'assicurato non avrebbe versato i contributi dovuti sui redditi percepiti quale quotista di una società di capitali. La Corte d'appello aveva invece confermato il diritto alla pensione, ritenendo che quei redditi non rientrassero nell'imponibile contributivo della Gestione artigiani. In Cassazione l'INPS ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in relazione alla l. n. 233/1990, sostenendo che i redditi percepiti come socio non lavoratore dovessero essere assoggettati a contribuzione nella gestione artigiani.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata la censura, ribadendo che il lavoratore autonomo iscritto alla competente gestione deve includere nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d'impresa secondo la disciplina fiscale, cioè quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando tale partecipazione non si accompagni allo svolgimento di attività lavorativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'INPS di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dall'INPS come base della pretesa contributiva; la Corte ne esclude l'applicazione ai redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione societaria non accompagnata da attività lavorativa.
menzionata in connessione con la disciplina della base imponibile contributiva della gestione artigiani.
indicato come norma fiscale che definisce i redditi d'impresa da includere nella base imponibile contributiva, ma non i redditi di capitale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria deve computare nella base imponibile contributiva i redditi d'impresa, così come fiscalmente definiti, quando derivano dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- Non possono invece essere assoggettati alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, se il socio non svolge in relazione ad essa attività lavorativa.
- La qualificazione della base imponibile contributiva va operata distinguendo i redditi derivanti da attività lavorativa o imprenditoriale da quelli meramente patrimoniali, non bastando la titolarità della partecipazione societaria.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, può trovare applicazione il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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