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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32015/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato nei confronti di un ente previdenziale, fondato su un precedente titolo esecutivo e seguito da vicende esecutive presso terzi. L’ente proponeva opposizione al precetto deducendo, in sostanza, l’inesistenza o l’inefficacia del credito azionato e chiedendo la declaratoria di nullità del precetto; dopo una prima declaratoria di incompetenza per valore e la riassunzione davanti al giudice di pace, il giudice di pace dichiarava improcedibile l’opposizione per estinzione della procedura esecutiva e pagamento. L’ente appellava, sostenendo che si trattasse di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e contestando la dichiarata improcedibilità, nonché ribadendo l’inesistenza del titolo e la non debenza delle somme. Il Tribunale dichiarava però l’appello inammissibile perché tardivo. Nel ricorso per cassazione l’ente censurava tale decisione per violazione delle norme emergenziali Covid-19 e dell’art. 327 c.p.c., assumendo che il termine lungo per impugnare fosse stato prorogato di 64 giorni per la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020; quindi l’appello, notificato l’11 settembre 2020, sarebbe stato tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta per l’emergenza Covid-19 si applica anche alle impugnazioni in materia di opposizione all’esecuzione, non essendo tali procedimenti espressamente esclusi dalla disciplina emergenziale. Di conseguenza, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020; poiché il termine era iniziato prima della sospensione e l’appello era stato notificato prima della scadenza così ricalcolata, l’impugnazione doveva considerarsi tempestiva. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Foggia in diversa composizione, perché esamini il merito dell’appello, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020

    Ha introdotto la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19; la sospensione incide anche sui termini di impugnazione civili.

  • art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020 conv. in L. n. 40/2020

    Ha prorogato la sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio 2020.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare va computato considerando la sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid-19.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione a precetto proposta dall'ente.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato dalla parte opponente per la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente per sostenere che l'ordinanza di assegnazione non fosse stata impugnata nei termini.

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria da Covid-19 si applica a tutti i termini relativi alle impugnazioni civili, salvo espressa esclusione normativa.
  • Le opposizioni esecutive, anche se sottratte alla sospensione feriale dei termini, non sono automaticamente escluse dalla sospensione straordinaria emergenziale se la legge non lo prevede espressamente.
  • Nel calcolo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. occorre sottrarre il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali, con conseguente posticipo della scadenza finale.
  • Se l'impugnazione è tempestiva alla luce della sospensione emergenziale, la declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea e impone la cassazione con rinvio per l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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