Cassazione Civile, Ordinanza n. 26107/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione con cui una Direzione provinciale del Tesoro le chiedeva il pagamento di una somma aggiuntiva e degli interessi di mora per il tardivo versamento del contributo sanitario previsto dalla L. n. 526/1982. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello, la società cessionaria del ramo assicurativo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di motivazione, dedotta come erroneamente esclusa dalla corte d'appello; 2) violazione dell'art. 8 L. n. 526/1982 e del D.M. 21 marzo 1988, sostenendo che mancasse la procedura regolamentare prevista dalla norma per determinare contributo e modalità di versamento e che l'ingiunzione fosse illegittima per illegittimità derivata; 3) violazione delle norme sull'abrogazione sopravvenuta, deducendo che il sistema della somma aggiuntiva fosse stato prima implicitamente abrogato e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 175/1995, sicché al momento dell'ingiunzione le norme poste a fondamento della sanzione non sarebbero più state vigenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio della sentenza di primo grado non rilevato in appello non può essere riproposto in cassazione, stante l'effetto sostitutivo della sentenza di appello e la trasformazione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione. Ha rigettato il secondo motivo, ma ha chiarito che la questione sulla legittimità del D.M. 21 marzo 1988 e del provvedimento applicativo apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo; il giudice ordinario avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma poiché ciò non era avvenuto e la questione non era più rilevabile, la doglianza non poteva essere accolta. Ha comunque escluso che l'art. 1-quinquies del D.L. n. 688/1985 imponesse anche per le sanzioni la procedura dell'art. 8 L. n. 526/1982. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che non vi fu abrogazione tacita nel 1987, che l'abrogazione espressa del 1995 non incideva su un rapporto ormai esaurito, e che la disciplina applicabile era quella vigente al momento del fatto generatore del credito, cioè il ritardo nel pagamento, verificatosi prima dell'abrogazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 3 R.D. n. 639/1910
è richiamato come norma sull'opposizione all'ingiunzione; la Corte osserva che la questione di validità del D.M. presupposto era estranea alla cognizione del giudice ordinario e rientrava nel riparto di giurisdizione con il giudice amministrativo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è evocato nel primo motivo come parametro della dedotta nullità per mancanza di motivazione.
è richiamato nel primo motivo per sostenere la nullità della decisione di primo grado e le conseguenze in appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
è invocato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 24, comma 2, Cost.
è invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità per carenza di motivazione.
art. 8 L. n. 526/1982
disciplina il contributo dovuto dalle imprese assicuratrici e il procedimento per determinarne misura e modalità di versamento; la Corte esclude che regoli anche il procedimento sanzionatorio per il ritardo e afferma che la relativa validità dell'atto amministrativo appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 1, comma 1, D.L. n. 688/1985 convertito in L. n. 11/1986
prevede la "somma aggiuntiva" per il ritardato pagamento dei contributi; la Corte lo richiama come base del sistema sanzionatorio.
art. 1-quinquies D.L. n. 688/1985 convertito in L. n. 11/1986
estende alle imprese assicuratrici la disciplina della somma aggiuntiva nel caso di ritardato versamento del contributo dell'art. 8 L. n. 526/1982; la Corte esclude sia una sua abrogazione tacita nel 1987 sia l'applicabilità della procedura dell'art. 8 alle sanzioni.
art. 4 D.L. n. 536/1987 convertito in L. n. 48/1988
la Corte esclude che abbia implicitamente abrogato l'art. 1-quinquies, perché la norma riguarda i contributi o premi dovuti dai datori di lavoro e non il contributo dovuto dalle imprese assicuratrici allo Stato.
art. 125 D.Lgs. n. 175/1995
viene riconosciuto come fonte dell'abrogazione espressa dell'art. 8 L. n. 526/1982 e dell'art. 1-quinquies D.L. n. 688/1985, ma con efficacia successiva e non incidente su rapporti già esauriti.
art. 11 preleggi
è richiamato per affermare che la disciplina applicabile è quella vigente al momento del fatto generatore del credito e che l'abrogazione sopravvenuta non incide sul rapporto già esaurito.
art. 15 preleggi
è richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo quale parametro dell'abrogazione di norme incompatibili.
è la norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, se non rilevato e assorbito o sostituito dalla decisione di appello, non può essere utilmente riproposto in cassazione, perché le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e difetta l'interesse a una cassazione che comporterebbe soltanto un nuovo esame nel merito in appello.
- Quando la controversia investe la legittimità di un atto amministrativo presupposto adottato nell'esercizio di poteri pubblicistici, la relativa cognizione appartiene al giudice amministrativo; il giudice ordinario deve dichiarare il difetto di giurisdizione, e se ciò non avviene la questione non può essere successivamente riesaminata come doglianza sul merito della pretesa.
- Una norma che estende a un determinato settore un meccanismo sanzionatorio per ritardo nel versamento non implica automaticamente l'estensione anche del procedimento amministrativo previsto per la determinazione del contributo originario, se tale procedimento riguarda un profilo distinto dalla disciplina della mora o della sanzione.
- L'abrogazione sopravvenuta di una disciplina non travolge i rapporti già esauriti né elimina crediti già definitivamente maturati sotto il vigore della legge precedente; per stabilire la legge applicabile occorre guardare al momento del fatto generatore dell'obbligazione.
- L'interpretazione delle abrogazioni tacite deve essere rigorosa: non può presumersi una incompatibilità normativa estensibile oltre il dato letterale della disposizione successiva, specie quando una successiva abrogazione espressa confermi che la norma precedente era ancora operativa fino a quel momento.
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