Cassazione Penale, Ordinanza n. 21418/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/09/2024, deducendo: 1) mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 2) illegittimo diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) illegittimo diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) censura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze, per come formulate, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e dei criteri già esaminati dal giudice di merito, risultando generiche e non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già adeguatamente e correttamente motivato sia sull'affermazione della responsabilità dell'imputato sia sul diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., oltre che sulla congruità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come oggetto di censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuto correttamente escluso dal giudice di merito
richiamato come oggetto di censura sul diniego della particolare tenuità del fatto, ritenuto correttamente escluso dal giudice di merito
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Le doglianze contro la motivazione sono inammissibili quando si limitano ad affermare genericamente la sua insufficienza, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; se la motivazione è adeguata, la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione non consentita.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio non è ammissibile in cassazione se diretta soltanto a prospettare una diversa e più favorevole modulazione della pena rispetto a quella già ritenuta congrua dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21334/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →