Cassazione Penale, Sentenza n. 12859/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scaccia impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto da parte del GIP della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo. La richiesta di revoca riguardava la sottrazione dall'ammontare del profitto contestato della somma di euro 277.064,00 (derivante da 59 su 60 bonifici di riaccredito operati dall'intermediario Wise il 29/11/2022), in quanto tale somma non sarebbe mai entrata nella disponibilità dell'imputato poiché bloccata dall'intermediario e successivamente riaccreditata a Gierre srl. La difesa aveva prodotto documenti (estratti conto, ricevute Wise, email di annullamento pagamenti) per colmare la presunta lacuna evidenziata dal GIP, il quale aveva ritenuto insufficiente la prova della provenienza dei riaccrediti dalla disponibilità di Scaccia.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale del Riesame di Verbania perché si pronunci sull'appello cautelare nel merito. La Corte ha rilevato che la declaratoria di inammissibilità del Tribunale era errata in diritto e priva di motivazione: la rinuncia o la mancata proposizione del riesame non preclude di per sé la possibilità di chiedere la revoca della misura ex art. 321 c.p.p.; inoltre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto esaminare nel merito, alla luce della documentazione prodotta (corrispondenza numerica degli ordinativi, causali, importi, documenti dell'intermediario), se la somma contestata fosse effettivamente entrata nella disponibilità dell'indagato e se dovesse quindi essere computata nel profitto della bancarotta. Di conseguenza il provvedimento di inammissibilità è stato annullato e la causa rinviata per esame di merito.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (comma 3)
Regola la revoca delle misure cautelari reali; consente la richiesta di revoca anche per fatti sopravvenuti o per carenze sostanziali nella sussistenza dei presupposti della misura. La Corte interpreta la norma come strumento che può essere utilizzato per contestare l'effettiva applicabilità della misura (anche con riferimento a fatti antecedenti se emergono elementi probatori nuovi o non adeguatamente considerati), e non come preclusione automatica per chi abbia rinunciato o non abbia presentato tempestivamente il riesame
Disciplinando la revoca delle misure personali, viene richiamata l'analogia di principi con la disciplina delle misure reali; la Corte evidenzia la sostanziale coincidenza delle discipline, salvo le peculiarità (es. iniziativa officiosa ammessa per le personali)
Norma procedurale sul giudizio di legittimità; il ricorso è stato trattato nelle forme previste dall'art. 611 c.p.p. dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022), ossia anche senza la presenza delle parti, secondo la modalità prevista
La mancata proposizione tempestiva del riesame limita la verifica ai soli requisiti formali del provvedimento impugnato; tuttavia la Corte precisa che tale preclusione non estende automaticamente a ogni possibile censura sui presupposti sostanziali della misura quando si agisca con richiesta di revoca ex art. 321
Massime di principio
- La rinuncia al riesame o la mancata impugnazione del provvedimento applicativo non comporta automaticamente la preclusione di tutte le contestazioni circa la sussistenza dei presupposti sostanziali della misura: è possibile chiedere la revoca ex art. 321 c.p.p. e ottenere l'esame di questioni sostanziali non già decidende con efficacia preclusiva dal giudice dell'impugnazione
- Il riesame e la revoca sono rimedi distinti: il riesame, tempestivo, verifica l'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali nell'immediato quadro probatorio; la revoca può essere invocata in qualsiasi momento per fatti nuovi o per correggere una valutazione sostanziale precedentemente carente
- Quando la domanda di revoca è fondata su operazioni bancarie tecniche (storni, riaccrediti, interventi di intermediari), è essenziale produrre una catena documentale chiara e specifica (estratti conto, ricevute/intervenute dell'intermediario, email di conferma, corrispondenza di importi/causali e numero di operazioni) per dimostrare che la somma non è mai entrata nella disponibilità dell'indagato
- Il Tribunale del Riesame, investito di un appello cautelare che presenti elementi documentali idonei a superare dubbi già rilevati dal GIP, deve procedere a un esame motivato nel merito e non limitarsi a una declaratoria di inammissibilità priva di adeguata motivazione
- Non sono ammissibili richieste di revoca che rimettono in discussione, senza nuovi elementi, questioni già esaminate e decise nel merito dal giudice dell'impugnazione; in mancanza di decisione nel merito, invece, il ricorrente può prospettare nuovamente censure sostanziali
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