Cassazione Civile, Ordinanza n. 05413/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari otto avvisi di accertamento relativi a IMU e TASI per più annualità, per un importo complessivo di 411.205,00 euro. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato una nota di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di aver definito transattivamente la controversia con il Comune. La rinuncia era assistita da procura speciale ed era vistata dal difensore del resistente munito di poteri disgiunti, sicché la Corte ha verificato la regolarità formale dell'atto e la sua conformità all'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia validamente formulata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che la richiesta di estinzione consentisse tale soluzione. Ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, qualificandolo come misura eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile per analogia.
Norme richiamate
La rinuncia è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione se è sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e risulta vistata dalla controparte nei casi previsti dalla norma.
La richiesta di estinzione per rinuncia consente la compensazione integrale delle spese di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica in questo caso, perché si tratta di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione, non estensibile o analogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce estinzione del processo quando rispetta le prescrizioni formali dell'art. 390 c.p.c., incluse la procura speciale del difensore e, ove richiesta, la visione/sottoscrizione della controparte.
- La rinuncia al ricorso, quando intervenga una definizione transattiva della controversia, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- Le disposizioni che prevedono il contributo unificato aggiuntivo hanno natura eccezionale e sanzionatoria e, pertanto, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
Come è indicizzato
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