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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36619/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata a tre anni di reclusione con sentenza irrevocabile ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena. Il Tribunale aveva ritenuto non rispettato il requisito temporale previsto dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2022, poiché il meccanismo introdotto dall'art. 545-bis c.p.p. non era stato attivato nel giudizio di appello, pendente alla data di entrata in vigore della riforma. La ricorrente ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice non avesse considerato la mancata ricezione dell'avviso sulla possibilità di chiedere le sanzioni sostitutive, omissione che le avrebbe impedito di formulare la richiesta in appello e che avrebbe dovuto consentirle di proporla in fase esecutiva, a tutela del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva già escluso la proponibilità della richiesta in executivis fuori dai casi previsti dalla disciplina transitoria. La Corte ha ribadito che, per i processi pendenti in appello alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive doveva essere formulata nel giudizio di appello, al più tardi in udienza di discussione, e che non grava sul giudice di appello alcun dovere di avvisare l'imputato della facoltà di chiedere la sostituzione. Ha inoltre osservato che la dedotta impossibilità di attivarsi in appello non era plausibile, essendo comunque possibile la partecipazione all'udienza o il rilascio di procura speciale al difensore. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Introduzione del meccanismo per la richiesta delle sanzioni sostitutive nel giudizio di appello; la richiesta doveva essere formulata nel giudizio pendente, non in sede esecutiva fuori dai casi transitori.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato come disciplina delle pene sostitutive brevi applicabili ai processi pendenti in appello secondo la normativa transitoria.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    La disciplina transitoria consente la richiesta delle pene sostitutive nei processi pendenti in appello alla data di entrata in vigore della riforma, con onere di iniziativa dell'imputato nel relativo giudizio.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla ricorrente in termini di diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, l'applicazione delle pene sostitutive è subordinata a una tempestiva richiesta dell'imputato, da formulare nel giudizio di appello e, al più tardi, in udienza di discussione.
  • L'omessa informazione da parte del giudice di appello sulla facoltà di chiedere le sanzioni sostitutive non integra, di per sé, una nullità né consente automaticamente di recuperare la richiesta nella fase esecutiva.
  • La disciplina transitoria della riforma limita l'attivazione dell'istituto nei modi e nei tempi espressamente previsti; fuori da tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione non può introdurre una possibilità non contemplata dalla norma.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a riproporre doglianze già esaminate e motivate in modo non illogico.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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