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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39385/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia di legittimità nasceva da un precedente giudizio nel quale risultava trascritta una domanda giudiziale in favore della parte ricorrente e contro alcuni soggetti poi costituiti in cassazione come controricorrenti. Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo anche la compensazione delle spese e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. L’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione da tutti i controricorrenti. La Corte ha quindi dovuto verificare gli effetti processuali della rinuncia e l’ammissibilità della richiesta di cancellazione della trascrizione, oltre a precisare il regime del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, aderita da tutti i controricorrenti, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale indicata nel provvedimento, con esonero del Conservatore da responsabilità. Quanto al contributo unificato, ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile analogicamente all’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Riconosce la rinuncia al ricorso come causa di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Disciplina la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l’applicazione all’ipotesi di estinzione per rinuncia, affermando che la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma introduttiva della previsione sul contributo unificato aggiuntivo, ma la sua portata è ristretta ai casi espressamente previsti.

  • art. 86 c.p.c.

    È menzionato solo per la difesa personale di una parte, senza incidere sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata o comunque aderita da tutte le controparti costituite, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nei limiti e secondo le modalità indicate nel dispositivo.
  • La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è di stretta interpretazione e non si applica estensivamente ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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