Cassazione Penale, Sentenza n. 45087/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna rispetto ai reati riconosciuti in grado di merito. I motivi principali: 1) carenza di motivazione in relazione alla richiesta di estinzione per prescrizione; 2) violazione di legge sul calcolo della prescrizione tenuto conto della recidiva reiterata; 3) violazione dell'art. 521 c.p.p. e difetto di diritto di difesa per riqualificazione del reato (da art. 454 a art. 453 c.p.); 4) mancata motivazione sulla riqualificazione; 5) vizi motivazionali e insufficienza della prova (identificazione, consapevolezza dell'imputato circa le banconote false, comportamento di Ferraro); 6) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la perquisizione (art. 350 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto (banconote contraffatte, art. 453 c.p.) e non lesivo del diritto di difesa, ha escluso l'estinzione per prescrizione (tenuto conto dell'aumento per recidiva reiterata il termine prescrizionale arriva al 23/02/2030), ha ritenuto ammissibili e non vizianti le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito e l'uso delle dichiarazioni rese in sede di perquisizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
primo comma (pena edittale fino a 12 anni)
La condotta è stata ricondotta a questo articolo in quanto il fatto riguarda banconote contraffatte; la Corte ha approvato la riqualificazione operata dai giudici di merito.
Applicata la riduzione per calcolare il termine base della prescrizione (termine base di 8 anni derivante dalla riduzione di un terzo sulla pena prevista dall'art. 453).
Il capo di imputazione richiamava impropriamente l'art. 454, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale in termini di banconote contraffatte ai sensi dell'art. 453.
primo, secondo e terzo comma
Usato per il calcolo della prescrizione; la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento del terzo comma non rileva ai fini qui controversi e che il secondo comma è rilevante per l'effetto della recidiva reiterata sul termine prescrizionale minimo.
Applicato per calcolare l'aumento del termine massimo della prescrizione in presenza di atti interruttivi, correlato all'aumento della pena per recidiva.
La recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99, quarto comma) è stata ritenuta operante aumentando i termini prescrizionali; il criterio moderatore del sesto comma è risultato inoperativo nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per contestare la riqualificazione senza preventiva interlocuzione; la Corte ha ritenuto che non sia leso il diritto di difesa quando la riqualificazione è fatta in sentenza e resta la possibilità di impugnare.
La questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la perquisizione è stata ritenuta priva di rilievo ai fini di nullità, pertanto le dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento al limite del sindacato in Cassazione sull'apprezzamento della prova: la Corte ha confermato che non è sindacabile in Cassazione la valutazione meramente probatoria o la rivalutazione degli elementi probatori.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione richiesti per il ricorso in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti di pertinenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di diritto al contraddittorio e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto compatibile la riqualificazione svolta in sentenza con tali garanzie.
art. 6 CEDU
comma primo e terzo, lett. a) e b)
Invocato per la tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie internazionali nonostante la riqualificazione in sentenza.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato nel contesto del principio ne bis in idem; la Corte ha espressamente escluso che l'ammenda dei termini prescrizionali per recidiva violi il principio.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo la dichiarazione di inammissibilità.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; indica modalità procedurali straordinarie introdotte nel periodo emergenziale.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto operata in sentenza non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa, purché l'imputato possa esercitare il contraddittorio e impugnare la decisione.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito se non sono evidenti vizi logico-giuridici nel discorso motivazionale; le critiche che richiedono una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- La recidiva reiterata incide sul calcolo della prescrizione aumentando i termini prescrizionali (operando sia sul minimo ai sensi dell'art. 157 che sul massimo in presenza di atti interruttivi ex art. 161), e ciò può escludere l'estinzione per prescrizione anche se il ricorrente sostiene scadenze anteriori.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato durante attività di ricerca (perquisizioni) possono essere utilizzate se non sussistono vizi procedurali tali da escluderne la rilevanza; eccezioni generiche circa la loro utilizzabilità devono essere adeguatamente specificate.
- Un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile se manifestamente infondato; il soccombente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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