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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34632/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2004, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento recuperando IVA, IRES e IRAP in relazione all'attività di gestione di parcheggi a pagamento svolta dalla società cooperativa per conto di due comuni siciliani. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente, annullando il recupero IVA; la CTR rigettava l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che l'attività avesse natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale e che la società, operando in relazione con l'ente locale, non fosse soggetto passivo IVA. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972, nonché delle disposizioni richiamate della direttiva comunitaria IVA, sostenendo che una società cooperativa privata, dotata di autonoma personalità giuridica, che gestisce un servizio di parcheggio a pagamento tramite concessione o contratto di servizio, resta soggetto passivo IVA; la mera finalità pubblica del servizio non basta a conferirle veste pubblicistica o esenzione dal tributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la società cooperativa, in quanto operatore economico privato, svolgeva un'attività imprenditoriale di gestione di parcheggi a pagamento e quindi integrava i presupposti soggettivi dell'IVA; l'esenzione prevista per gli enti pubblici che agiscono come pubbliche autorità non è estensibile al soggetto privato che operi in forza di concessione o contratto con l'ente territoriale. Rilevata l'assenza di costituzione dell'intimata e l'inutile decorso del termine lungo di impugnazione, la Corte ha comunque definito il merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., cassando senza rinvio la sentenza impugnata e rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, come violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972

    sono richiamati per sostenere che la gestione del parcheggio costituisce attività imponibile IVA svolta da soggetto passivo privato.

  • art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

    "le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità"

    l'esenzione riguarda gli enti pubblici quando operano come pubbliche autorità e non si estende automaticamente ai privati che svolgono servizi pubblici per concessione o contratto.

  • art. 1 e ss. del D.P.R. n. 633/1972

    la Corte richiama tali disposizioni per affermare che la società, svolgendo attività imprenditoriale, integra i presupposti soggettivi del tributo IVA.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.

  • art. 4, n. 5, commi 1 e 4, della Direttiva CEE 17 maggio 1977

    è richiamato insieme alla disciplina interna per delimitare la soggettività passiva IVA degli enti pubblici e dei soggetti privati.

  • art. 13, parte B, lett. b), della Direttiva CEE 17 maggio 1977

    è menzionato nel quadro delle norme europee invocate dall'Agenzia per sostenere l'imponibilità dell'attività.

Massime di principio

  • Sono soggetti passivi IVA tutti gli operatori economici privati che esercitano un'attività imprenditoriale, anche quando svolgano un servizio che rientra nei compiti dell'ente pubblico e anche se lo fanno in forza di concessione, contratto di servizio o delega.
  • L'esenzione prevista per gli enti pubblici opera solo quando questi agiscono in veste di pubbliche autorità; non può essere estesa in via automatica a una società privata dotata di autonoma personalità giuridica.
  • La qualificazione di un'attività come funzionale a un interesse pubblico non trasforma di per sé il soggetto privato che la svolge in organismo di diritto pubblico né comporta, da sola, l'esclusione dall'IVA.
  • Quando il ricorso per cassazione è fondato e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
  • In tema di IVA, la natura del rapporto con l'ente locale e la finalità pubblica del servizio non sono decisive se manca la qualità soggettiva pubblicistica del prestatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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