Cassazione Penale, Ordinanza n. 03246/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, contestando: 1) la sussistenza del requisito della presenza di più persone richiesto dall'art. 341-bis c.p., deducendo che la valutazione del giudice di merito sarebbe stata errata e che il capo di imputazione sarebbe stato generico quanto agli elementi strutturali del fatto; 2) il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo la scarsa offensività della condotta; 3) il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché fondato su una pretesa rilettura delle prove, mentre la Corte territoriale aveva già logicamente descritto circostanze di luogo e modalità della condotta da cui desumere la mera possibilità che l'offesa fosse percepita da più persone. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto alla luce del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e della concreta offensività. Ha infine reputato infondato il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio, essendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il requisito della presenza di più persone è apprezzato in fatto sulla base delle circostanze di luogo e delle modalità della condotta, potendo bastare la mera possibilità di percezione dell'offesa da parte di più soggetti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, valutata in relazione al bene giuridico tutelato e alla concreta offensività, non presenti un disvalore tenue.
Non citato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già esaminato il punto con motivazione logica e coerente.
- Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il requisito della presenza di più persone può essere integrato anche dalla concreta possibilità che l'offesa sia percepita da più soggetti, da accertarsi in base alle circostanze del fatto.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la condotta, rapportata al bene giuridico protetto dalla norma, presenti un apprezzabile grado di offensività.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della presenza di una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione discrezionale della pena.
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