Ordinanza n. 98/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale è stato disposto il diniego alla iscrizione alla White list di cui all’art. 53 della L. 190/2012; 2) della nota prot. -OMISSIS- con la quale è stato comunicato il predetto provvedimento; 3) della nota n.-OMISSIS-, non conosciuta ma citata nel provvedimento, contenente le conclusioni dell’attività di indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria della Guardia di Finanza; 4) del Verbale del G.I.A. del -OMISSIS- non conosciuto ma citato nel predetto provvedimento; 5) della nota prot. -OMISSIS-del questore di Isernia, non conosciuta ma citata nel predetto provvedimento; 6) della nota prot. -OMISSIS- del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, non conosciuta ma citata nel predetto provvedimento; 7) della nota prot. -OMISSIS- con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego alla iscrizione alla White List; 8) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente non conosciuto lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella white list prefettizia per rischio di infiltrazione mafiosa, con gli atti istruttori e il preavviso di diniego presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella white list, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa e la motivazione fondata sui rapporti familiari ed economici tra i due soci della società e il loro padre. La ricorrente ha inoltre impugnato gli atti istruttori richiamati nel provvedimento, tra cui le conclusioni dell’attività della Guardia di Finanza, il verbale del G.I.A. e le informative del questore e del comandante provinciale dei Carabinieri, nonché il preavviso di diniego. Le censure non sono specificate singolarmente nel testo dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese. In sede cautelare ha ritenuto che la valutazione prefettizia sui tentativi di infiltrazione mafiosa costituisca espressione di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto sotto il profilo della logicità in rapporto alla rilevanza dei fatti accertati. Il provvedimento impugnato è apparso adeguatamente motivato, poiché ha evidenziato presumibili intrecci familiari ed economici tra i soci e il padre, tali da fondare il rischio di influenza di quest’ultimo sull’impresa. La motivazione ha inoltre richiamato gli esiti dell’istruttoria riguardanti il padre, tra cui un rinvio a giudizio e una condanna irrevocabile a pena detentiva, con interdizione dai pubblici uffici, per reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo il giudice, allo stato degli atti, tali elementi non apparivano illogici e le censure non presentavano consistenza prima facie sufficiente a integrare il fumus boni iuris. Non è stata quindi ravvisata la necessità di concedere la sospensione dell’efficacia del diniego.
Norme richiamate
iscrizione alla White list
La disposizione è indicata quale base normativa dell’iscrizione nella white list, il cui diniego presuppone la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa.
La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.
aggravati [...] dal metodo mafioso
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato con riferimento alla condanna irrevocabile del padre dei soci per reati aggravati dal metodo mafioso.
Massime di principio
- La valutazione prefettizia sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, posta a fondamento del diniego di iscrizione nella white list, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa è limitato alla verifica della logicità della decisione in rapporto alla rilevanza dei fatti accertati, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’autorità prefettizia.
- Ai fini della valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa possono assumere rilievo, se adeguatamente istruiti e motivati, i rapporti familiari ed economici tra i soci dell’impresa e un familiare gravato da vicende penali connotate dal metodo mafioso.
- In sede cautelare, la sospensione del diniego di iscrizione nella white list può essere negata quando, allo stato degli atti, la motivazione prefettizia sugli intrecci familiari ed economici e sulle vicende penali rilevanti non appaia affetta da illogicità e le censure non presentino un fumus boni iuris sufficiente.
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