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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26843/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Agnello, consulente legale esterno della "European Consulting Partners S.r.l." (dichiarata fallita), è stato imputato e condannato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata per avere, tra il 2007 e il 2012, ricevuto dalla società somme per complessivi €1.376.722,82, in parte come compensi e in parte come presunti finanziamenti, senza giustificazione economica. In cassazione il difensore ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: (1) contestazione della mancata valutazione delle scritture private e delle fideiussioni (che avrebbero qualificato le erogazioni come finanziamenti onerosi), richiamando una sentenza del Tribunale di Palermo; (2) censura sull'accertamento della consapevolezza dell'imputato circa la dannosità delle erogazioni, sostenendo la sua limitata conoscenza dello stato patrimoniale in qualità di consulente esterno; (3) e (4) eccezione di ne bis in idem rispetto a precedente procedimento definito con proscioglimento per prescrizione dalla Corte d'appello di Palermo; (5) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provate le distrazioni patrimoniali in favore di Agnello perché le somme erogate non erano supportate da contratti di mutuo datati e completi (scadenza, tasso), né da garanzie reali o personali, e risultavano estranee all'oggetto sociale (sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione). Ha confermato che, per il concorrente extraneus, è sufficiente la consapevolezza che la condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; l'ampiezza delle somme e la funzione di consulente legale giustificano tale consapevolezza. Ha escluso l'operatività del ne bis in idem rispetto al giudizio palermitano perché i fatti storico-materiali divergono (distrazione patrimoniale a danno dei creditori sociali vs dichiarazioni fraudolente a danno dell'Erario) e dunque non sussiste identità storico-naturalistica. Infine ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo motivata la diversa valutazione rispetto al coimputato che aveva reinvestito le somme nel gruppo.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Articolo richiamato per la cooperazione nel reato (concorso); la Corte lo utilizza per qualificare la partecipazione di Agnello come concorrente extraneus.

  • Legge Fallimentare (L.F.), art. 216, comma 1

    Parte della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte interpreta le erogazioni senza formale contratto e senza garanzie come distrazioni integranti il reato previsto.

  • Legge Fallimentare (L.F.), art. 219, comma 1

    Richiamato come elemento della disciplina sulla bancarotta e sulle condotte patrimoniali illecite; usato nel quadro normativo complessivo per la fattispecie contestata.

  • Legge Fallimentare (L.F.), art. 223, comma 1

    Norma aggravante/parte della fattispecie contestata; la Corte la applica nel confermare la gravità della distrazione patrimoniale aggravata.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 3

    Norma sulle dichiarazioni fraudolente (evasione fiscale). La Corte la distingue nettamente dalla bancarotta patrimoniale, con ciò escludendo l'identità di fatto ai fini del ne bis in idem.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Articolo relativo alla materia del ne bis in idem; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ne ha limitato l'interpretazione tradizionale, ma utilizza criteri di identità storico-naturalistica per escludere la preclusione nel caso concreto.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (obbligo di specificazione dei motivi).

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti specifiche; la Corte spiega che la concessione o negazione è valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • Codice penale, art. 132

    Norma sulla determinazione della pena; richiamata in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena.

  • Costituzione, art. 117, comma 1

    Citata indirettamente in riferimento ai limiti costituzionali del diritto interno nell'interpretazione del divieto di bis in idem rispetto al diritto convenzionale.

  • Protocollo n. 7 CEDU, art. 4

    Richiamato nel contesto del principio europeo del ne bis in idem e della concezione naturalistica del fatto, come richiamata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Perché un'erogazione di denaro sia qualificata come "finanziamento oneroso" occorrono contratti di mutuo datati e completi (individuazione della scadenza, del tasso di interesse) e, se pattuite, garanzie reali o personali. Assenze formali e temporanee manifestazioni d'impegno non bastano a scagionare dall'accusa di distrazione.
  • Il concorrente extraneus nella bancarotta fraudolenta non deve provare la consapevolezza dello stato di dissesto societario: è sufficiente la consapevolezza che la propria condotta contribuisca al depauperamento del patrimonio sociale e quindi al pregiudizio dei creditori. Ruolo e importo rilevanti sono indici forti di tale consapevolezza.
  • Il principio del ne bis in idem va valutato con criterio naturalistico (identità storico-naturalistica): occorre coincidenza di condotta, evento e nesso causale. Diversa tipologia di danno (es. pregiudizio ai creditori sociali vs pregiudizio all'Erario) o diverse modalità materiali dell'illecito possono escludere la preclusione.
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di merito che richiede motivazione logica e sufficiente; il diniego è legittimo quando emerge l'elevata gravità della condotta (importi ingenti, modalità fraudolente di appropriazione).
  • Comportamenti societari che esulano dall'oggetto sociale e non sono documentati da adeguata documentazione negoziale espongono ad accuse penali di distrazione: chi riceve rilevanti somme deve curare forma, garanzie e giustificazione economica immediatamente documentabile.

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