Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27167/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per presunta violazione degli artt. 107 e 108 cod. proc. pen., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che l'ordinanza del 7 giugno 2022 fosse nulla perché, pur avendo il Tribunale concesso il termine a difesa richiesto dal nuovo difensore di fiducia (nominato il giorno precedente), ha comunque svolto l'attività istruttoria prevista per l'udienza avvalendosi del difensore di ufficio precedentemente nominato. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto valutare la differibilità dell'escussione dei testi e, se non differibile, non avrebbe potuto procedere senza la presenza del difensore di fiducia, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale poteva concedere il termine a difesa al nuovo difensore e comunque proseguire l'istruttoria avvalendosi del precedente difensore, il quale era pienamente informato sull'istruttoria e tenuto a prestare patrocinio fino alla decorrenza del termine. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nomina in limine litis non configura un diritto automatico al rinvio, dovendosi bilanciare il diritto alla difesa con la ragionevole durata del processo. Inoltre la Corte ha escluso la possibilità di tener conto della memoria difensiva depositata oltre il termine dei 15 giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa, al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il termine a difesa previsto non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza in caso di nomina del difensore in limine litis; il diritto al rinvio va bilanciato con la ragionevole durata del processo e, nel frattempo, il precedente difensore continua a garantire la difesa.

  • art. 107 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto dei diritti difensivi e delle formalità connesse alla nomina e sostituzione del difensore; l'interpretazione operata dalla Corte ritiene rispettati i diritti procedurali.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica; memorie depositate oltre il termine non possono essere prese in considerazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come garanzia costituzionale del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto tale diritto comunque garantito dalla presenza del precedente difensore fino alla scadenza del termine.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha valutato il bilanciamento tra difesa effettiva e ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di riferimento per il giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché la difesa è stata comunque assicurata.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato di truffa, costituisce una delle fattispecie per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 494 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa all'uso di atto falso (o altra fattispecie indicata nel capo d'imputazione), costituente parte della contestazione per la quale è stata irrogata la pena.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore in limine litis non determina automaticamente il diritto al rinvio dell'udienza: il giudice deve bilanciare il diritto alla difesa con il principio della ragionevole durata del processo.
  • Se il precedente difensore è ancora presente e aggiornato sulla causa, la prosecuzione dell'istruttoria non lede il diritto di difesa fintanto che il precedente difensore assicura il patrocinio fino alla scadenza del termine concesso al nuovo difensore.
  • Le istanze di termine a difesa devono essere valutate in concreto rispetto alla differibilità delle attività processuali programmate per l'udienza: se le attività non sono differibili il rinvio può essere negato.
  • Le memorie difensive depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. non sono ammesse; è importante rispettare i termini di deposito per evitare che il materiale difensivo venga escluso.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e irrogare sanzioni alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa.
  • Chi assume la difesa last-minute dovrebbe, se possibile, chiedere e motivare il rinvio dimostrando l'effettiva necessità della presenza per la prova non differibile; altrimenti il giudice può legittimamente proseguire con il difensore già presente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.