Cassazione Penale, Ordinanza n. 28738/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello a otto mesi e venticinque giorni di reclusione per violazione del divieto di accesso a una determinata area urbana, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge in relazione alla asserita illegittimità del provvedimento del Questore che aveva disposto il cd. DASPO urbano. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il provvedimento amministrativo presupposto del reato fosse illegittimo; la Corte di legittimità rileva però che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni del giudice di merito. La Corte d'appello aveva infatti ritenuto adeguatamente motivato il divieto, fondato su pregresse analoghe violazioni, su plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti e danneggiamenti, e su una contravvenzione per inosservanza del foglio di via obbligatorio.
Norme richiamate
richiamato come disposizione concorrente nella contestazione e nella sentenza di condanna, senza ulteriori precisazioni nel testo
norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna; il ricorso non ne contesta direttamente la sussistenza, ma l'illegittimità del presupposto amministrativo del divieto di accesso
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
individuata come norma incriminatrice collegata alla violazione del divieto di accesso disposto dal Questore; il provvedimento amministrativo è qualificato come presupposto dell'integrazione del reato
richiamato quale fonte del cd. DASPO urbano e del relativo divieto di accesso disposto dall'autorità di pubblica sicurezza
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in modo generico, doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Quando il reato presuppone la violazione di un provvedimento amministrativo, la legittimità e la congruità motivazionale di tale atto possono essere oggetto di scrutinio solo nei limiti in cui il ricorso deduca specifici vizi della motivazione o della sua base fattuale.
- La presenza di precedenti analoghi e di ulteriori precedenti penali può essere valorizzata, ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, come elemento idoneo a sorreggere la motivazione del divieto di accesso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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