Cassazione Penale, Sentenza n. 18884/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di sequestro conservativo disposta nella sentenza di patteggiamento del 19/04/2021. L'imputato era stato condannato, mediante patteggiamento, a 4 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e a 150 euro di multa per detenzione di cocaina (2,55 g). Il Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo del denaro già sottoposto a sequestro "a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento". Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 316, 444 e 445 c.p.p., sostenendo che, trattandosi di pena inferiore a due anni la sentenza non comportava il pagamento delle spese e che la sospensione condizionale rendeva non esigibile la pena pecuniaria, per cui mancavano i presupposti per il sequestro conservativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al sequestro conservativo. La Corte ha affermato l'ammissibilità del ricorso contro la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo nella sentenza. Nel merito ha rilevato che mancano i presupposti dell'art. 316 c.p.p.: non sussistevano ragioni fondate per ritenere che mancassero o si disperdessero le garanzie per il pagamento delle somme, tanto più che la pena inflitta era modesta (150 euro) e la condanna non comportava le spese processuali per l'entità della pena (patteggiamento inferiore a due anni) e la pena detentiva era stata sospesa condizionalmente, rendendo la pena pecuniaria non immediatamente esigibile. Inoltre il Tribunale non aveva motivato in concreto le ragioni del sequestro. Per questi motivi il relativo capo della sentenza è stato eliminato (deciso il 23/02/2022).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale contestata: punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti (nel caso, cocaina per 2,55 g).
Dispositivo che disciplina il sequestro conservativo: richiede una fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese e di somme dovute allo Stato. La Corte ha ritenuto assenti tali presupposti e la motivazione concreta.
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e i suoi effetti: in combinato con l'art. 445 consente di valutare l'incidenza sulle spese processuali e sulle conseguenze patrimoniali della sentenza di patteggiamento.
Stabilisce gli effetti della sentenza di patteggiamento, tra cui la disciplina delle spese processuali: per patteggiamenti con pena inferiore a due anni non è prevista l'assoggettabilità automatica alle spese, fatto che incide sulla necessità del sequestro a garanzia.
Prevede che il sequestro conservativo si converta in pignoramento una volta che la sentenza penale di condanna sia irrevocabile (ope legis). La Corte ha richiamato il principio per spiegare l'ammissibilità dell'impugnazione della conversione del sequestro disposta con sentenza.
Massime di principio
- Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. richiede motivazione concreta: il giudice deve indicare ragioni fondate che giustifichino il rischio che le garanzie per il pagamento delle somme dovute manchino o possano disperdersi.
- In caso di sentenza di patteggiamento con pena inferiore a due anni, la sentenza non comporta automaticamente l'obbligo del pagamento delle spese processuali; ciò va valutato prima di disporre misure cautelari patrimoniali a garanzia.
- La condizionale sulla pena rende, fino a revoca, la pena non immediatamente esigibile; questo può escludere l'opportunità o la legittimità del sequestro conservativo finalizzato a garantire l'esecuzione della pena pecuniaria.
- Se il giudice dispone un sequestro conservativo in sentenza, il rimedio per contestarne l'illegittimità è l'impugnazione della sentenza stessa in sede di Cassazione, poiché altrimenti la conversione del sequestro in pignoramento a seguito del giudicato renderebbe inutile un procedimento autonomo di riesame.
- Quando si dispone un sequestro su somme modeste o in presenza di circostanze che rendono improbabile l'insussistenza delle garanzie (es. importo esiguo, sospensione della pena), la mancanza di adeguata motivazione determina l'illegittimità del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18739/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18743/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18744/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18746/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18747/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18748/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →