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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP, nella parte relativa all'esclusione dei ricorrenti per mancata presentazione della DSU ai fini ISEE, nonché atti di conferma dell'esclusione e clausole del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva, il verbale di rigetto delle opposizioni e gli atti connessi, lamentando la propria esclusione dal concorso per non avere presentato, insieme al modello ISEE, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Hanno inoltre censurato in via derivata la clausola del bando che qualificava il modello ISEE corredato da DSU come documento indispensabile, a pena di inammissibilità della domanda, nonché la disciplina relativa alla formazione della graduatoria e ai ricorsi. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati e l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR non ha sospeso gli effetti degli atti impugnati. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano un approfondimento incompatibile con la fase meramente cautelare e ha quindi ritenuto adeguata, in un'ottica di contemperamento degli interessi, la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il giudice ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai soggetti collocati nella graduatoria definitiva, disponendo la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo pretorio on line del Comune di Giarre di un avviso contenente copia dell'ordinanza e un sunto del ricorso. Ha assegnato dieci giorni, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per chiedere al Comune la pubblicazione e cinque giorni dal perfezionamento della notificazione per depositare la prova dell'integrazione del contraddittorio. Ha richiamato l'effetto improcedibile derivante dal mancato perfezionamento e deposito della notificazione nei termini. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può fissare tale udienza senza sospendere gli effetti del provvedimento impugnato.

  • art. 52 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre particolari modalità di notificazione, richiamando l'art. 151 c.p.c., inclusa la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della modalità di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line.

  • art. 49 c.p.a.

    Il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati comporta la conseguenza processuale prevista dal codice.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in caso di mancata notificazione e successivo deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio nei termini.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria e le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e non sospendere gli effetti dell'atto impugnato.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'amministrazione, per il periodo e secondo le modalità stabiliti dal giudice.
  • Il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato e il mancato successivo deposito della relativa prova determinano l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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