Cassazione Penale, Sentenza n. 19378/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per presunta errata valutazione delle rimanenze aziendali (lamentata contraddittorietà tra ammissione al Curatore dell'esistenza delle rimanenze e le sue dichiarazioni sulla loro destinazione per lavori di recupero della cava); 2) mancanza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e richiesta di derubricazione a bancarotta semplice in ragione della collaborazione e della consegna delle scritture contabili; 3) violazione dell'art. 133 c.p. per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio, dato il comportamento collaborativo e l'incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi presentati. Motivazione essenziale: 1) sul punto patrimoniale la Corte ha confermato il principio per cui, una volta dimostrata la disponibilità dei beni da parte dell'amministratore e l'impossibilità di ricostruirne la destinazione, può desumersi la distrazione salvo che l'imputato fornisca elementi concreti e specifici a confutazione; le generiche deduzioni del ricorrente sulla destinazione ai lavori in cava non sono state provate da elementi istruttori e risultano insufficienti; 2) sulla bancarotta documentale la Corte ha ritenuto corretta la presunzione logico-presuntiva del dolo in presenza di bancarotta patrimoniale e contabilità lacunosa, escludendo la riqualificazione in semplice bancarotta; 3) riguardo alle attenuanti generiche, il giudice ha adeguatamente valutato la gravità delle condotte e l'assenza di una collaborazione tale da giustificare le attenuanti; infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n.1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e n.2 (bancarotta fraudolenta documentale); art. 217
La Corte conferma che, una volta provata la disponibilita' dei beni da parte dell'amministratore e l'impossibilita' di ricostruirne la destinazione, e' legittima la deduzione della loro distrazione; inoltre il dolo per la bancarotta documentale puo' essere desunto logicamente dalla responsabilita' per fatti di bancarotta patrimoniale e dalla condotta volta a impedire la ricostruzione degli affari
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) (motivi di cassazione); art. 530, comma 1 (dubbio ragionevole); art. 616 (spese e sanzione per ricorso manifestamente infondato)
Applicazione formale delle norme di ammissibilita' e valutazione del dubbio ragionevole: la Corte richiede che il dubbio sia ancorato alle risultanze probatorie; la manifesta infondatezza e la genericita' dei motivi giustificano la condanna alle spese e alla sanzione
art. 133 (circostanze attenuanti generiche)
La mancata attribuzione delle attenuanti generiche e' legittima se il giudice ha valutato, con motivazione sufficiente, la gravita' delle condotte e ha considerato non rilevante l'incensuratezza o la collaborazione quando queste non risultano concretamente idonee a contenere il danno
Massime di principio
- Quando beni aziendali risultano mancanti dopo il fallimento, incombe sull'amministratore l'onere di fornire elementi concreti e documentali sulla loro destinazione: deduzioni generiche non sono sufficienti a escludere la distrazione.
- L'ammissione di esistenza di rimanenze al Curatore puo' indebolire successivi tentativi di giustificazione se non supportata da prove dell'effettivo impiego dei beni.
- La bancarotta documentale puo' essere desunta per presunzione logico-presuntiva dalla sussistenza di bancarotta patrimoniale accompagnata da una tenuta contabile tale da impedire la ricostruzione del patrimonio: la mancanza di scritture attendibili e' indice di dolo.
- Per ottenere l'attribuzione delle attenuanti generiche occorre dimostrare una collaborazione reale e concreti atti volti a ridurre il danno ai creditori; la sola incensuratezza non prevale sulla gravita' delle condotte accertate.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e ben fondati: argomentazioni vaghe o ridondanti rispetto ai fatti istruiti espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilita'.
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