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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21823/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice otteneva in monitorio un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo di un appalto avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato a enoteca. I debitori proponevano opposizione deducendo l’estinzione del credito per scrittura privata e formulando domanda riconvenzionale per vizi e difetti dell’immobile. In primo grado il credito veniva ridotto per compensazione con l’importo dei vizi accertati. In appello, la corte territoriale riteneva invece che la pretesa riguardasse opere extra-capitolato, tempestivamente contestate, e che la società appaltatrice non avesse provato, con prova scritta, che tali lavori fossero stati richiesti o autorizzati; escludeva inoltre la rilevanza delle prove orali e della CTU. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) omessa/insufficiente motivazione e nullità della sentenza per avere la Corte d’appello qualificato il credito come relativo a varianti extra-capitolato senza confrontarsi con la deduzione secondo cui si trattava in realtà di maggiori quantità di lavorazioni previste in contratto; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sostanziali e probatorie, sostenendo che, anche qualora si trattasse di varianti, la prova poteva essere fornita con ogni mezzo, incluse presunzioni e comportamenti concludenti, e che il patto scritto previsto nel capitolato poteva essere tacitamente superato; 3) violazione delle norme sulle prove testimoniali, per avere la Corte ritenuto irrilevanti i capitoli di prova orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la corte di merito non avesse correttamente applicato il regime probatorio delle variazioni in appalto e non avesse adeguatamente valutato gli elementi documentali e fattuali allegati dalla società appaltatrice. In particolare, ha ribadito che, se le variazioni sono richieste dal committente, l’appaltatore può provarle con ogni mezzo, incluse presunzioni, e che l’eventuale patto di forma scritta può essere rinunciato anche tacitamente mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento; la Corte d’appello avrebbe quindi dovuto verificare se i lavori contestati fossero realmente extra-capitolato e se vi fosse stata una richiesta/accettazione dei committenti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 1659 c.c.

    disciplina le varianti dell’opera ordinate dall’appaltatore/resa necessaria la forma scritta ad substantiam dell’autorizzazione quando l’iniziativa provenga dal committente? No: la Corte precisa che riguarda le modifiche autorizzate dal committente richieste dall’appaltatore, con necessità di atto scritto

  • art. 1660 c.c.

    richiamato nel confronto tra diverse ipotesi di varianti, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 1661 c.c.

    consente all’appaltatore di provare con ogni mezzo, incluse presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente

  • art. 1665 c.c.

    richiamato per l’accettazione e il collaudo dell’opera e per la presunzione di accettazione al momento della consegna

  • art. 1193 c.c.

    richiamato sul criterio di imputazione del pagamento tra più debiti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per l’uso del ragionamento presuntivo e la possibilità di provare fatti costitutivi mediante presunzioni

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissibilità/rilevanza dei capitoli di prova testimoniale

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato in relazione alla prova testimoniale

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera dipende dall’origine dell’iniziativa: se la variante è voluta dal committente, l’appaltatore può dimostrarla con qualsiasi mezzo di prova, comprese presunzioni e comportamenti concludenti; se invece l’iniziativa proviene dall’appaltatore, occorre l’autorizzazione del committente e, nei casi previsti, la forma scritta.
  • L’esistenza di un patto contrattuale che imponga la forma scritta per le variazioni non esclude, di per sé, la possibilità di una rinuncia tacita a tale formalità, desumibile da condotte incompatibili con il suo mantenimento.
  • Il giudice di merito, quando controverte sulla natura delle lavorazioni come opere extra-capitolato o come maggiori quantità di opere già previste, deve esaminare in modo puntuale gli elementi allegati e la documentazione prodotta, non potendo limitarsi a qualificare il credito in astratto senza verificare la reale fonte della pretesa.
  • La prova testimoniale non può essere ritenuta irrilevante in modo apodittico quando sia dedotta per dimostrare la provenienza della richiesta di lavori aggiuntivi o la successiva accettazione dell’opera; occorre valutarne la specificità e la pertinenza rispetto ai fatti costitutivi del credito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

Testo integrale

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