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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39878/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato per tentato furto in abitazione, con pena di otto mesi di reclusione ed euro 267 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra il reato per cui si procedeva e un diverso reato già giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 14.02.2020, divenuta irrevocabile il 15.12.2020. Sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazione non illogica. È stata valorizzata l'assenza di una preventiva pianificazione unitaria: il fatto oggetto del giudizio si collocava a distanza di tre mesi dal precedente episodio e si era verificato in circostanze contingenti e opportunistiche, diverse da quelle del reato già giudicato. Di conseguenza, è stata esclusa la configurabilità della continuazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del tentativo nel reato contestato

  • art. 624-bis c.p.

    norma del reato contestato, indicata insieme all'art. 56 c.p.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    definisce l'istituto della continuazione, che richiede un medesimo disegno criminoso previamente unitario e non una generica propensione a delinquere

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. presuppone che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie determinata di condotte criminose; non è sufficiente una generica inclinazione a commettere reati.
  • L'identità del disegno criminoso non coincide con un programma di vita delinquenziale: occorre la riconducibilità dei diversi fatti a una scelta criminosa unitaria, apprezzabile ex ante nelle sue coordinate essenziali.
  • Quando il giudice di merito esclude la continuazione con motivazione non illogica, valorizzando la distanza temporale tra gli episodi e la natura contingente e occasionale dell'azione, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente vagliate e disattese dai giudici di merito senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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