Cassazione Civile, Ordinanza n. 25244/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
Una società cooperativa aveva partecipato a un bando regionale per ottenere un contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 30% del costo di una sonda meccanica. Dopo la revoca dell’agevolazione, la cooperativa aveva convenuto in giudizio il soggetto gestore della procedura e l’istituto finanziatore, chiedendo il risarcimento del danno corrispondente al contributo non percepito, oltre a una somma per perdita di chance e ad altri esborsi. In appello la domanda verso il soggetto gestore era stata rigettata perché la perdita del contributo non era causalmente imputabile a tale società, ma al solo comportamento dell’istituto finanziatore. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha denunciato la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo di essere risultata totalmente vittoriosa nei confronti del gestore e, quindi, di non poter essere condannata a rifondergli le spese processuali; ha inoltre sostenuto che la presenza del gestore fosse necessaria per litisconsorzio, sicché la sua evocazione in giudizio sarebbe stata corretta e la soccombenza sulle spese ingiustificata. Ha resistito il soggetto gestore con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza d’appello aveva escluso non solo la responsabilità del soggetto gestore, ma anche qualsiasi nesso causale tra le sue omissioni e il danno lamentato; di conseguenza la ricorrente era risultata soccombente nei confronti di tale parte e la condanna alle spese era legittima. La Corte ha inoltre rilevato che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti prospettati. Poiché il ricorso era stato definito in conformità alla proposta di manifesta infondatezza, la Corte ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Artigiancassa S.p.a., nonostante fosse risultata totalmente vittoriosa nel merito
la parte che risulti soccombente nei confronti di una controparte può essere condannata alle spese; la compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
è il vizio prospettato per censurare la statuizione sulle spese.
definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.; ... si applicare l’art. 96, 3° e 4° comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ.
quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di manifesta infondatezza, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato
la richiesta di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, non ha impedito la decisione conforme alla proposta.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
condanna ... al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° comma cod.proc.civ., e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
la Corte ha applicato la condanna sanzionatoria conseguente alla definizione del ricorso in conformità alla proposta di manifesta infondatezza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere il risarcimento non basta allegare una condotta antigiuridica o colposa: occorre provare che quella condotta abbia inciso causalmente sulla produzione del danno lamentato.
- Se il giudice di merito esclude che la condotta di una parte abbia avuto efficienza causale nell’evento dannoso, non può essere affermata una responsabilità risarcitoria solo per la presenza di omissioni astrattamente addebitabili.
- La parte che risulti soccombente nei confronti di una controparte può essere condannata alle spese, mentre la scelta di compensarle appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
- In cassazione non è censurabile, nei limiti del vizio dedotto, la mancata compensazione delle spese quando la parte non risulti totalmente vittoriosa nei confronti del soggetto al quale le spese sono state poste a carico.
- La definizione del ricorso come manifestamente infondato può comportare l’applicazione delle sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
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