Sentenza n. 5616/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'Ottemperanza alla sentenza n 3905/2025 emessa dal Tribunale di Napoli R.g. Lavoro n 5372/2025 relativa all'accredito del bonus docenti per gli a.s. 22/23 e 24/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, giudice del lavoro, n. 3905/2025, che aveva riconosciuto il diritto al bonus docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che le riconosceva il beneficio di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi € 1.000. Ha dedotto l’inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 29 maggio 2025, l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’assenza di adempimento. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; ha inoltre domandato le astreintes.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., rilevando che il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ha inoltre ritenuto rispettati i termini processuali applicabili e constatato che il Ministero non aveva provato l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è ormai decorso il termine di due anni previsto dal titolo per fruire del beneficio, il Ministero deve erogarne il controvalore in denaro, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all’inerzia amministrativa e non può essere invocato dall’amministrazione per sottrarsi all’obbligo. È stato nominato sin d’ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, anche di predisporre gli stanziamenti e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l’indisponibilità di fondi o di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dall’amministrazione l’adempimento dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale previsto per l’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine previsto dalle disposizioni sul rito camerale applicabili al giudizio.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, era decorso inutilmente.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato in data 15.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 2 anni scolastici (2022/2023 e 2024/2025), per un totale di € 1.000,00.
Il titolo da eseguire riconosceva alla docente il beneficio annuo di € 500 tramite la carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento, per i due anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l’amministrazione non prova di avere adempiuto al titolo giudiziale che le riconosce un beneficio economico fruibile entro un termine, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali, se il termine è decorso per effetto dell’inerzia imputabile all’amministrazione; questa non può avvalersi del proprio inadempimento per sottrarsi all’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza e incaricato degli atti necessari a rendere possibile il pagamento, inclusa l’allocazione delle somme in bilancio e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento; la mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non giustifica l’inosservanza del giudicato.
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