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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11092/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP il 18/01/2022 per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.). Il ricorrente lamentava: errata applicazione dell'art. 416-bis; vizi di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; mancata indicazione di un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario (richiesto dalla giurisprudenza di legittimità/Sezioni Unite); criticava l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Cianci (per la tempistica delle dichiarazioni) e proponeva una lettura alternativa delle intercettazioni e degli altri elementi (es. cessione di attrezzature ad altro concorrente) incompatibile con l'interesse del clan.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che il Tribunale del riesame ha svolto autonoma valutazione del quadro indiziario e ha correttamente applicato i principi in tema di valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (richiedendo riscontri esterni individualizzanti). Le intercettazioni, le conversazioni ambientali e gli altri riscontri investigativi sono stati ritenuti idonei a corroborare le dichiarazioni del collaboratore e a integrare i gravi indizi in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa. Le obiezioni difensive sono state considerate in gran parte questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, non emersa nel caso.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato come norma che regola il concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare il concorso esterno congiuntamente all'art. 416-bis.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; qui invocata per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa: la Corte conferma che può integrarsi la responsabilità dell'imprenditore che si avvantaggia del rapporto con la cosca, purché vi sia reciproco vantaggio e riscontri indiziari coerenti.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame richiesto; il Tribunale del riesame si è pronunciato ai sensi di tale previsione e la Cassazione ha esaminato il corretto esercizio del sindacato giurisdizionale.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari e sul regime delle presunzioni relative di sussistenza delle stesse (richiamata la novellazione dovuta alla L. 47/201). La Corte ha osservato che per "mafie storiche" la presunzione di persistenza del pericolo può non essere facilmente superata e che occorre dimostrare il recesso dall'organizzazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione e valore degli indizi; la Corte ha richiamato che la nozione d'indizio è ampia e che le dichiarazioni accusatorie (anche del collaboratore) possono integrare gravi indizi purché siano intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni.

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi rilevanti)

    Richiamata la qualificazione della "chiamata in correità"/dichiarazioni accusatorie come elemento di prova: esse hanno valenza dimostrativa maggiore rispetto all'indizio tecnico ma richiedono comunque riscontri esterni specifici.

  • art. 273, comma 1-bis (modifiche L. n. 63/2001)

    Norma che estende l'applicazione dell'art. 192, comma 3 e 4, all'ambito cautelare; richiede che le dichiarazioni del collaboratore siano corroborate da riscontri per costituire gravi indizi.

Massime di principio

  • Per ipotizzare il concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessario dimostrare un rapporto di reciproci vantaggi: l'imprenditore si impone sul territorio e la cosca ottiene risorse o utilità. Tale prova può essere ricostruita anche tramite elementi indiziari e intercettazioni purché nel loro complesso forniscano un'alta probabilità di responsabilità.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire grave indizio ma richiedono una valutazione critica della loro attendibilità intrinseca (coerenza, spontaneità, costanza) e soprattutto riscontri esterni individualizzanti che colleghino le accuse alla persona indagata.
  • La circostanza che le dichiarazioni di un collaboratore siano rese in prossimità di termini procedurali non le rende automaticamente inutilizzabili: la tempistica, da sola, è una censura aspecifica se non accompagnata da elementi che evidenzino strumentalità o artificiosità.
  • Nei giudizi cautelari la revisione di merito delle risultanze probatorie è limitata: la Corte di legittimità non può rielaborare in via sostitutiva valutazioni probatorie divergenti, salvo il profilo della manifesta illogicità o incongruità della motivazione.
  • Per le cosiddette "mafie storiche" la presunzione di persistenza del pericolo cautelare è più forte; per superarla l'indagato deve fornire elementi concreti che dimostrino il recesso o l'interruzione del vincolo con l'organizzazione.
  • In impugnazioni avverso provvedimenti de libertate il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione quali omissioni o vizi motivazionali avrebbero determinato un diverso esito pratico: censure generiche sulla forma della motivazione sono inidonee.

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