Cassazione Civile, Sentenza n. 04490/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Civita Ittica agiva per ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza MH140414 per la massiva moria di orate verificatasi il 10 agosto 2019 nell’allevamento in mare aperto. Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto l’indennizzo; la Corte d’Appello di Milano ha riformato rigettando la domanda perché, a suo avviso, la prova non consentiva di stabilire con certezza né il luogo (settori assicurati) né la causa della moria, elementi necessari per qualificare l’evento come sinistro coperto dalla polizza. Con ordinanza di correzione materiale la Corte d’Appello aveva inoltre disposto la restituzione a Swiss delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Civita Ittica ha proposto ricorso per cassazione (10/01/2025) avverso la sentenza d’appello e ulteriore ricorso (18/03/2025) avverso la parte oggetto di correzione materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso depositato il 10 gennaio 2025, confermando sul piano di legittimità la decisione di merito che aveva escluso l’indennizzo in ragione della carenza probatoria circa luogo e causa della moria. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso del 18 marzo 2025 ritenendo illegittimo l’uso del procedimento di correzione materiale (art. 287 c.p.c.) per introdurre e decidere una domanda di restituzione sostanziale: ha cassato e annullato la condanna della Civita Ittica alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. La Cassazione ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ricordato che Swiss è libera di esperire le ordinarie azioni di ripetizione dell’indebito davanti alla Corte d’Appello o con decreto monitorio.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d’appello in relazione al ritardo nella denuncia del sinistro: la sentenza ha ritenuto che il ritardo possa rilevare se impedisce all’assicuratore di accertare fatti essenziali, ma la Cassazione ha precisato che il rigetto dell’indennizzo si fondava sulla mancata prova del sinistro (luogo e causa), non su un'automatica sanzione per tardiva denuncia.
Riferito dagli attori in tema di obbligo di comunicazione del sinistro; la Corte ha ricordato che l’onere probatorio sulla sussistenza del sinistro e della sua riconducibilità ai rischi coperti grava sull’assicurato che chiede l’indennizzo.
condizioni di polizza (Sezione 1, punti 5 e 6; artt. 6.1 e 7.3)
La polizza copriva perdite connotate da specifiche caratteristiche spaziali ed eziologiche (es. deossigenazione o altre modificazioni chimiche dell’acqua). La Corte ha ritenuto che non fosse sufficiente provare genericamente una "modificazione ambientale": occorreva provare che la moria rientrasse nei rischi e nei settori specificati.
art. 1122 e art. 345 cod. proc. civ.
Portati a presidio del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che imputava alla Corte d’appello una decisione "ultra petita", dato che la ratio decisoria era la carenza probatoria sul sinistro.
artt. 1362, 1363 e 1370 cod. civ.
Richiamati in tema di interpretazione delle clausole di polizza; la Corte ha osservato che la questione interpretativa era secondaria rispetto al principio che l’assicurato deve provare che il rischio accaduto rientri nei rischi espressamente assicurati.
artt. 1175, 1176, 1227 e 1375 cod. civ.
Invocati in relazione al principio di buona fede; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini del rigetto della domanda la questione della buona fede/diligenza dell’assicurato quando il problema decisivo era la mancanza della prova del sinistro nei termini contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Criterio usato per valutare i motivi di cassazione che lamentano omesso esame di fatto decisivo; la Cassazione ha escluso che fossero stati omessi fatti storico-naturalistici decisivi richiedibili ai sensi di questa norma, distinguendo tra fatti e valutazioni probatorie.
artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ.
Norme sul procedimento di correzione materiale: la Cassazione ha ribadito che la correzione ha natura amministrativa e non può modificare il contenuto sostanziale della sentenza né decidere su nuove domande; l’uso fatto dalla Corte d’Appello (introduzione di una condanna restitutoria) è stato ritenuto illegittimo.
art. 253 e art. 257 cod. proc. civ.
Norme relative all’assunzione e alla richiamata escussione dei testi; la Corte ha ribadito che l’attendibilità dei testi è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali.
Indicato per ricordare che Swiss conserva la possibilità di agire in sede di merito (es. ripetizione indebito) dopo l’annullamento della condanna alla restituzione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferimento formale alla pendenza degli oneri di contributo unificato per il ricorso rigettato; la Corte ha disposto l'applicazione delle norme amministrative processuali vigenti.
Massime di principio
- In materia di assicurazione danni l’assicurato che chiede l’indennizzo ha l’onere di provare che il sinistro si sia verificato e che rientri esattamente nei rischi, sia sotto il profilo spaziale (luogo/settore) sia eziologico (causa) indicati in polizza.
- Il ritardo nella denuncia del sinistro può rilevare solo se concretamente ha impedito all’assicuratore di accertare fatti essenziali; non è di per sé una causa automatica di perdita del diritto senza valutazione del nesso causale e della responsabilità.
- La valutazione dell’attendibilità delle prove testimoniali e la scelta delle fonti del convincimento sono prerogative del giudice di merito e non possono essere riformate in Cassazione se non per vizi motivazionali gravi.
- L’istituto della correzione materiale (artt. 287 e ss. c.p.c.) non può essere usato per creare o decidere su nuove domande sostanziali o per mutare il contenuto decisorio della sentenza: è ammessa solo per errori formali o di trascrizione evidenti che non incidono sulla sostanza del provvedimento.
- Se una parte chiede la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza, la decisione sulla ripetizione dell’indebito richiede il corretto esercizio dell’azione nelle sedi e con le modalità previste (appello o azione di ripetizione), e non può essere sostituita da una correzione materiale.
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