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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 04367/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva promosso azione di regolamento di confini e di restituzione di porzione di fondo occupata senza titolo contro la Fallita Green Power Five e la società titolare del diritto di superficie (poi Mediocredito/Intesa tramite Intrum). Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato improcedibili le domande di condanna nei confronti del fallito e aveva limitato la pronuncia ad un mero accertamento; in appello il Fallimento otteneva che le domande del ricorrente fossero ritenute improponibili fuori dalla sede concorsuale. In cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi, che l'accertamento era meramente dichiarativo e che non poteva operare la vis attractiva della procedura fallimentare, nonostante la presenza di cointeressati con diritti reali diversi (proprietà vs diritto di superficie). Contestualmente sosteneva la non inscindibilità delle posizioni dei convenuti e la non applicabilità dell'attrazione fallimentare in assenza di una pretesa patrimoniale immediata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'azione di regolamento di confini abbia intrinsecamente un effetto recuperatorio (possibile obbligo di rilascio della porzione occupata) e che quindi, se l'accertamento può incidere sul patrimonio dominicale del fallito e sul valore dell'attivo, la controversia rientri nella competenza del tribunale fallimentare ai sensi della cosiddetta vis attractiva. Analogamente, la Corte ha valutato inscindibili le posizioni processuali delle due convenute nella specifica fattispecie in cui accanto al proprietario sussiste un diritto reale autonomo (diritto di superficie): la titolare del diritto di superficie non è rappresentata dal proprietario fallito, e un'accertamento separato potrebbe dare luogo a giudicati contrastanti con pregiudizio per la massa. Sono state inoltre condannate le spese del ricorso e disposta la verifica del contributo unificato ex art.13 d.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla disciplina del procedimento di cassazione; la Corte non ha accolto la censura relativa all'errata applicazione delle norme processuali dedotte.

  • Codice civile

    Norma sull'azione di regolamento dei confini: la Corte conferma che l'azione, pur essendo tipicamente declaratoria, può comportare effetti restitutori e quindi effetti patrimoniali rilevanti.

  • Legge fallimentare

    artt. 24, 52, 93 (e richiamo generale alla disciplina della vis attractiva)

    La Corte interpreta tali disposizioni nel senso che ogni pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti del fallito deve essere proposta nella sede concorsuale; anche le azioni d'accertamento rientrano nell'attrazione fallimentare se costituiscono presupposto per una successiva condanna che incide sull'attivo del fallito.

  • Giurisprudenza di riferimento

    richiami a precedenti Cassazione (es. nn. 8693/2019, 282/2000, 12729/2010 e altri)

    La Corte si fonda su consolidati precedenti che affermano la vis attractiva anche per azioni accertative quando esse possono determinare effetti patrimoniali nei confronti della massa fallimentare.

  • d.P.R. n.115/2002

    art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla legge n.228/2012)

    Applicabile ratione temporis: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'azione di regolamento di confini, se può comportare il rilascio di porzioni di terreno o comunque incidere sul patrimonio del fallito, è soggetta alla vis attractiva della procedura fallimentare e deve essere proposta nella sede concorsuale.
  • Non basta che la pronuncia appaia formale o 'meramente declaratoria': rileva l'effetto sostanziale dell'accertamento e la sua incidenza sul valore dell'attivo fallimentare.
  • Quando, sullo stesso fondo, coesistono diritti reali autonomi (es. proprietà e diritto di superficie), le posizioni processuali sul lato passivo possono risultare inscindibili: la titolare di un diritto reale non è automaticamente rappresentata dal proprietario fallito, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio per evitare giudicati contrastanti.
  • Se si intende evitare l'attrazione fallimentare, occorre formulare chiaramente e preventivamente richieste prive di qualsiasi effetto esecutivo e dichiarare espressamente la rinuncia ad agire esecutivamente nei confronti del fallito, ovvero limitare l'azione a profili puramente teorici che non possano incidere sul patrimonio della massa (soluzione che resta tuttavia rischiosa).
  • In presenza di controversie potenzialmente capaci di incidere sulla par condicio creditorum, la scelta prudente è proporre o riassumere l'azione davanti al tribunale fallimentare o, se possibile, dichiarare esplicitamente che eventuali effetti di condanna saranno esercitati solo dopo l'eventuale ritorno in bonis del fallito.

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