Cassazione Civile, Sentenza n. 04491/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1102/2023 che aveva accolto l'opposizione del Comune all'esecuzione promossa da Gielle. Proceduralmente: nel 2007 il Tribunale di Bari aveva emesso decreto ingiuntivo per fattura non pagata; il Comune aveva proposto opposizione e il Tribunale di Bari aveva poi dichiarato la propria incompetenza territoriale (ordinanza 7/2/2012) cancellando la causa; successivamente, con ordinanza del 1/4/2016 il Tribunale di Bari aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ritenendo estinta l'opposizione per mancata riassunzione (art. 647 c.p.c.); il Comune, ricevuto il precetto, aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di cancellazione e quindi di non aver potuto riassumere il giudizio; il Tribunale di Ancona aveva respinto l'opposizione come inammissibile, mentre la Corte d'appello di Ancona l'aveva accolta ritenendo che l'ordinanza di incompetenza avesse comportato la caducazione del decreto ingiuntivo e che mancassero i presupposti per l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; Gielle ha impugnato tale pronuncia in cassazione con motivi di violazione e falsa applicazione di varie norme processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., rilevando gravi lacune nell'atto introduttivo: il ricorso non descrive chiaramente il contesto fattuale (in particolare la natura e le circostanze dell'ordinanza del 1° aprile 2016 rispetto alla precedente ordinanza di declinatoria del 7 febbraio 2012), non specifica con precisione quali norme sarebbero state violate e non espone in modo chiaro e sintetico i motivi per i quali si chiede la cassazione, così da impedire alla Corte di comprendere le censure mosse; di conseguenza il ricorso è inammissibile. La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 3.100,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori) e segnala l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
Prevede la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo se l'opposizione non è proposta o se l'opponente non si è costituito; nel caso controverso il Tribunale di Bari aveva motivato l'esecutorietà con riferimento all'art. 647 per estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione.
art. 654 c.p.c.
Prevede il decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione; richiamato nel ricorso ma la Corte osserva che non è chiaro perché l'esecutorietà sia stata conferita con ordinanza e in quali termini sia stata applicata la norma.
art. 653 c.p.c.
Regola l'esecuzione a seguito di sentenza o di estinzione del processo; la Corte segnala che non è chiaro se l'esecutorietà fosse stata concessa in esito a un processo di cognizione ex art. 653 o in altra sede.
art. 648 c.p.c.
Prevede l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo in particolari ipotesi (opposizione senza prova scritta o per somme non contestate); citato tra le possibili basi per concedere l'esecutorietà, ma non chiaramente collegato ai fatti nel ricorso.
art. 642 c.p.c.
Indica casi in cui il decreto ingiuntivo è munito di esecutorietà ab origine; richiamato a titolo descrittivo delle diverse possibilità di esecutorietà.
art. 650 c.p.c.
Regola l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo; il ricorso richiama anche questa norma, ma la Corte osserva la confusione tra opposte fattispecie (opposizione tempestiva vs tardiva) senza specificare la rilevanza per il caso concreto.
art. 645 c.p.c.
Disciplina l'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo; citata nel ricorso insieme ad altre norme in modo non coerente, aumentando l'indeterminatezza delle censure.
art. 38 c.p.c.
Riguarda l'incompetenza; evocata perché il processo originario era stato dichiarato incompetente dal Tribunale di Bari, ma la relazione tra tale ordinanza e l'esecutorietà non è stata chiaramente spiegata nel ricorso.
art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; richiamato nel ricorso ma la Corte sottolinea l'assenza di precisazione sul modo in cui il principio sarebbe stato violato.
art. 294 c.p.c.
Norma processuale citata nel ricorso in relazione ad altri rimedi, senza chiara indicazione del nesso con la fattispecie concreta.
art. 366 c.p.c.
Stabilisce i requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione (esposizione chiara e sintetica dei motivi); la Corte ha dichiarato l'inammissibilità proprio per violazione di questo articolo, per carenze nell'esposizione dei fatti e nella specificazione delle censure.
art. 360 c.p.c.
Statuisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato una cumulo eccessivo e indeterminato di censure ex art. 360 senza adeguata esposizione, contribuendo all'inammissibilità.
art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.
Regolano il calcolo dei termini processuali se scadono di sabato o festivi; la Corte ha respinto l'eccezione di tardività ritenendo corretta la decorrenza e la scadenza del termine di 60 giorni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve rispettare i requisiti dell'art. 366 c.p.c.: esposizione chiara, sintetica e collegata dei fatti e dei motivi di diritto; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità.
- La concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo può basarsi su diverse norme (artt. 642, 647, 648, 653, 654 c.p.c.), ciascuna con presupposti differenti: è essenziale indicare quale disposizione si ritiene applicata e perché.
- L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è lo strumento idoneo a contestare la sussistenza o fatti sopravvenuti che estinguono o modificano il titolo esecutivo; questioni relative alla validità del titolo giudiziale devono essere inquadrate nei rimedi processuali corretti.
- La notifica e la conoscenza degli atti (es. ordinanza di declinatoria o di cancellazione) sono fattori decisivi: l'assenza di ricezione può giustificare la mancata riassunzione e incidere sulla possibilità di dichiarare l'esecutorietà per estinzione del giudizio.
- Quando si contestano più norme o diversi profili processuali, il ricorrente deve spiegare il nesso tra norme invocate e fatti concreti; richiami normativi generici o inconciliabili (p.es. norme per opposizione tempestiva vs tardiva) indeboliscono il ricorso.
- Se il giudice di primo grado si è dichiarato incompetente e ha cancellato la causa, occorre chiarire gli effetti di tale provvedimento sul decreto ingiuntivo (se abbia comportato la caducazione o meno) e le successive azioni processuali intraprese.
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