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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 04491/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1102/2023 che aveva accolto l'opposizione del Comune all'esecuzione promossa da Gielle. Proceduralmente: nel 2007 il Tribunale di Bari aveva emesso decreto ingiuntivo per fattura non pagata; il Comune aveva proposto opposizione e il Tribunale di Bari aveva poi dichiarato la propria incompetenza territoriale (ordinanza 7/2/2012) cancellando la causa; successivamente, con ordinanza del 1/4/2016 il Tribunale di Bari aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ritenendo estinta l'opposizione per mancata riassunzione (art. 647 c.p.c.); il Comune, ricevuto il precetto, aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di cancellazione e quindi di non aver potuto riassumere il giudizio; il Tribunale di Ancona aveva respinto l'opposizione come inammissibile, mentre la Corte d'appello di Ancona l'aveva accolta ritenendo che l'ordinanza di incompetenza avesse comportato la caducazione del decreto ingiuntivo e che mancassero i presupposti per l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; Gielle ha impugnato tale pronuncia in cassazione con motivi di violazione e falsa applicazione di varie norme processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., rilevando gravi lacune nell'atto introduttivo: il ricorso non descrive chiaramente il contesto fattuale (in particolare la natura e le circostanze dell'ordinanza del 1° aprile 2016 rispetto alla precedente ordinanza di declinatoria del 7 febbraio 2012), non specifica con precisione quali norme sarebbero state violate e non espone in modo chiaro e sintetico i motivi per i quali si chiede la cassazione, così da impedire alla Corte di comprendere le censure mosse; di conseguenza il ricorso è inammissibile. La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 3.100,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori) e segnala l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    Prevede la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo se l'opposizione non è proposta o se l'opponente non si è costituito; nel caso controverso il Tribunale di Bari aveva motivato l'esecutorietà con riferimento all'art. 647 per estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione.

  • art. 654 c.p.c.

    Prevede il decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione; richiamato nel ricorso ma la Corte osserva che non è chiaro perché l'esecutorietà sia stata conferita con ordinanza e in quali termini sia stata applicata la norma.

  • art. 653 c.p.c.

    Regola l'esecuzione a seguito di sentenza o di estinzione del processo; la Corte segnala che non è chiaro se l'esecutorietà fosse stata concessa in esito a un processo di cognizione ex art. 653 o in altra sede.

  • art. 648 c.p.c.

    Prevede l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo in particolari ipotesi (opposizione senza prova scritta o per somme non contestate); citato tra le possibili basi per concedere l'esecutorietà, ma non chiaramente collegato ai fatti nel ricorso.

  • art. 642 c.p.c.

    Indica casi in cui il decreto ingiuntivo è munito di esecutorietà ab origine; richiamato a titolo descrittivo delle diverse possibilità di esecutorietà.

  • art. 650 c.p.c.

    Regola l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo; il ricorso richiama anche questa norma, ma la Corte osserva la confusione tra opposte fattispecie (opposizione tempestiva vs tardiva) senza specificare la rilevanza per il caso concreto.

  • art. 645 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo; citata nel ricorso insieme ad altre norme in modo non coerente, aumentando l'indeterminatezza delle censure.

  • art. 38 c.p.c.

    Riguarda l'incompetenza; evocata perché il processo originario era stato dichiarato incompetente dal Tribunale di Bari, ma la relazione tra tale ordinanza e l'esecutorietà non è stata chiaramente spiegata nel ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; richiamato nel ricorso ma la Corte sottolinea l'assenza di precisazione sul modo in cui il principio sarebbe stato violato.

  • art. 294 c.p.c.

    Norma processuale citata nel ricorso in relazione ad altri rimedi, senza chiara indicazione del nesso con la fattispecie concreta.

  • art. 366 c.p.c.

    Stabilisce i requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione (esposizione chiara e sintetica dei motivi); la Corte ha dichiarato l'inammissibilità proprio per violazione di questo articolo, per carenze nell'esposizione dei fatti e nella specificazione delle censure.

  • art. 360 c.p.c.

    Statuisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato una cumulo eccessivo e indeterminato di censure ex art. 360 senza adeguata esposizione, contribuendo all'inammissibilità.

  • art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.

    Regolano il calcolo dei termini processuali se scadono di sabato o festivi; la Corte ha respinto l'eccezione di tardività ritenendo corretta la decorrenza e la scadenza del termine di 60 giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve rispettare i requisiti dell'art. 366 c.p.c.: esposizione chiara, sintetica e collegata dei fatti e dei motivi di diritto; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità.
  • La concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo può basarsi su diverse norme (artt. 642, 647, 648, 653, 654 c.p.c.), ciascuna con presupposti differenti: è essenziale indicare quale disposizione si ritiene applicata e perché.
  • L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) è lo strumento idoneo a contestare la sussistenza o fatti sopravvenuti che estinguono o modificano il titolo esecutivo; questioni relative alla validità del titolo giudiziale devono essere inquadrate nei rimedi processuali corretti.
  • La notifica e la conoscenza degli atti (es. ordinanza di declinatoria o di cancellazione) sono fattori decisivi: l'assenza di ricezione può giustificare la mancata riassunzione e incidere sulla possibilità di dichiarare l'esecutorietà per estinzione del giudizio.
  • Quando si contestano più norme o diversi profili processuali, il ricorrente deve spiegare il nesso tra norme invocate e fatti concreti; richiami normativi generici o inconciliabili (p.es. norme per opposizione tempestiva vs tardiva) indeboliscono il ricorso.
  • Se il giudice di primo grado si è dichiarato incompetente e ha cancellato la causa, occorre chiarire gli effetti di tale provvedimento sul decreto ingiuntivo (se abbia comportato la caducazione o meno) e le successive azioni processuali intraprese.

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