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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14542/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in sede di opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89/2001 proposta dal Ministero, aveva parzialmente revocato il decreto monocratico di equa riparazione e liquidato l'indennizzo solo nei limiti della parte dei crediti insinuati al passivo fallimentare rimasta insoddisfatta dopo pagamenti parziali del Fondo di garanzia presso l'INPS. Con l'unico motivo hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89/2001 in relazione all'art. 10 c.p.c., sostenendo che, nella procedura fallimentare, il valore del giudizio presupposto doveva essere determinato con riguardo ai crediti oggetto delle domande di insinuazione al passivo e non già all'importo ammesso al passivo o soddisfatto in riparto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, per l'applicazione del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, nelle procedure fallimentari occorre fare riferimento, in via analogica, al criterio degli artt. 10 e ss. c.p.c. e dunque all'importo richiesto con la domanda di insinuazione, non all'ammontare ammesso o assegnato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, affinché si uniformi al principio di diritto indicato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In sostanza, è stata censurata la riduzione del valore della domanda operata dal giudice di merito sulla base della sola parte di credito rimasta insoddisfatta dopo i pagamenti del Fondo di garanzia, perché non conforme al criterio corretto di determinazione del valore della causa presupposta.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    è la norma che disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione dell'equa riparazione, nel contesto del provvedimento impugnato

  • art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001

    il limite massimo dell'indennizzo va correlato al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato; nelle procedure fallimentari il valore va determinato con criterio analogico riferito alla domanda di insinuazione al passivo

  • art. 10 c.p.c.

    per le procedure fallimentari, ai fini della quantificazione del valore della causa presupposta, si applica in via analogica il criterio del valore della domanda proposta dal creditore

  • artt. 10 e ss. c.p.c.

    richiamati come criterio di riferimento per la determinazione del valore della controversia nella procedura fallimentare

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato in cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nelle controversie di equa riparazione fondate su ritardo di una procedura fallimentare, il valore del giudizio presupposto, ai fini del limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, va determinato con riferimento all'importo richiesto dal creditore con la domanda di insinuazione al passivo, secondo un criterio analogico desunto dagli artt. 10 e ss. c.p.c.
  • Non è corretto ancorare il valore della causa presupposta all'importo ammesso al passivo o assegnato in riparto, perché tale dato dipende da variabili estranee sia all'entità del credito azionato sia alla posizione del creditore ed è privo di base normativa.
  • Quando il giudice di merito utilizza un criterio di quantificazione dell'indennizzo non conforme al parametro legale e giurisprudenziale, il decreto è cassabile con rinvio per nuovo esame conformato al principio di diritto della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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