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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18756/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per il recupero dell'addizionale Irpef del 10% ex art. 33 d.l. n. 78/2010 (bonus e stock options nel settore finanziario). Il contribuente deduceva che la parte variabile della retribuzione non superava il triplo della parte fissa e quindi non poteva essere assoggettata all'addizionale; la questione giuridica centrale era se il comma 2-bis introdotto dall'art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 avesse limitato o, invece, ampliato la base imponibile (ossia se l'addizionale si applica all'intera parte variabile solo se questa eccede di tre volte la parte fissa, oppure sull'ammontare eccedente la parte fissa indipendentemente dalla misura dell'eccedenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. Lombardia e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 98/2011, l'addizionale del 10% ex art. 33 si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, indipendentemente dalla misura di tale eccedenza. Sono compensate le spese del giudizio di merito; il contribuente è condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 1, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010)

    in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento

    Disposizione originaria che individua i compensi assoggettati all'addizionale 10%: bonus e stock options eccedenti il triplo della parte fissa per determinate categorie del settore finanziario.

  • art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011)

    per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione

    Introduzione del comma 2-bis che modifica il parametro di applicazione: la Corte interpreta tale norma come ampliativa della base imponibile, disponendo che l'addizionale si applica sull'ammontare eccedente la parte fissa, indipendentemente dal superamento del triplo della parte fissa.

  • Direttiva 2013/36/UE

    Richiamata in motivazione per la finalità regolatoria sulle politiche di remunerazione nel settore bancario e dei rischi collegati alle retribuzioni variabili, quale contesto internazionale che giustifica misure fiscali/disincentivanti.

  • d.l. n. 78/2010, d.l. n. 98/2011 e relative leggi di conversione (n. 122/2010 e n. 111/2011)

    Quadro normativo complessivo richiamato: il comma 2-bis introdotto dal d.l. 98/2011 (convertito) ha effetto dal momento della sua entrata in vigore e va interpretato come modificativo della base imponibile indicata nell'art. 33.

Massime di principio

  • Per i compensi variabili costituiti da bonus e stock options nel settore finanziario, percepiti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 98/2011, l'addizionale Irpef del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, anche se la parte variabile non supera il triplo della parte fissa.
  • La modifica normativa introdotta dal comma 2-bis va interpretata come ampliativa della base imponibile e della platea dei soggetti assoggettabili all'addizionale, non come mera precisazione formale.
  • L'ambito soggettivo rimane quello indicato dal comma 1 (dirigenti nel settore finanziario e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore): occorre verificare la qualifica e il settore del percettore prima di applicare l'addizionale.
  • La decorrenza temporale è rilevante: l'applicazione riguarda i compensi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 98/2011; verificare il periodo di maturazione e il momento di pagamento dei bonus/stock options.
  • In caso di contestazioni analoghe, l'Amministrazione può recuperare somme corrispondenti all'addizionale calcolata sulla parte eccedente la retribuzione fissa; il contribuente deve documentare la composizione della retribuzione fissa e variabile e la misura dell'eccedenza.
  • Ai fini pratici, per il calcolo dell'addizionale si assume come base imponibile la quota della retribuzione variabile che supera l'importo della parte fissa (non l'intera variabile solo se supera il triplo), pertanto occorre isolare la componente eccedente la parte fissa e applicare il 10% su tale eccedenza.

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