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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17971/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno contestato che il Tribunale di Lagonegro, dopo aver riformato la sentenza assolutoria del Giudice di Pace ai soli effetti civili, abbia deciso nel merito le domande risarcitorie in violazione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. e senza rinnovare l'istruttoria rispetto a prova dichiarativa ritenuta determinante (violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). Hanno altresì denunciato l'assenza della cosiddetta motivazione rafforzata richiesta quando l'appello ribalta un'assoluzione e la illegittima identificazione di una responsabilità penale laddove l'accertamento doveva rimanere incidentale e limitarsi agli effetti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo all'esercizio irregolare della potestas iudicandi da parte del giudice penale d'appello. Ha ritenuto applicabile l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150) perché la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l'entrata in vigore della riforma; conseguentemente, quando l'impugnazione concerne esclusivamente le statuizioni civili il giudice penale d'appello, superato il vaglio di ammissibilità, deve trasmettere gli atti al giudice civile competente in grado d'appello e non può decidere nel merito delle pretese risarcitorie. La sentenza del Tribunale di Lagonegro del 27/03/2025 è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la prosecuzione del giudizio (deciso il 22/04/2026).

Norme richiamate

  • art. 582 codice penale

    Norma contestata in primo grado come fatto materiale; citata per definire il capo di imputazione ma non oggetto della decisione di Cassazione

  • art. 612 codice penale

    Altro capo di imputazione originario citato negli atti di primo grado; non determinante nella decisione di Cassazione

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sulla rinnovazione dell'istruttoria nei casi in cui l'appello cambi la valutazione di prove dichiarative; i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria quando ha mutato la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma chiave interpretata dalla Corte: quando l'impugnazione investe esclusivamente interessi civili e la costituzione di parte civile è successiva alla riforma, il giudice penale dell'appello deve, una volta verificata l'ammissibilità, trasmettere gli atti al giudice civile competente in grado d'appello, essendo privo di potestas iudicandi sul merito delle domande risarcitorie

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis; la Corte ha richiamato la decorrenza della riforma per delimitare l'ambito di applicazione della traslatio iudicii

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis) e alla giurisprudenza consolidata sulle rinnovazioni dell'istruttoria

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto adottata in carenza di potestas iudicandi

Massime di principio

  • Se la costituzione di parte civile è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e l'impugnazione concerne esclusivamente le statuizioni civili, il giudice penale d'appello non può decidere nel merito delle domande risarcitorie ma deve trasmettere gli atti al giudice civile competente in grado d'appello (art. 573, comma 1-bis).
  • Il controllo di ammissibilità dell'impugnazione resta in capo al giudice penale d'appello, ma superato tale filtro la prosecuzione del giudizio civile avviene in continuità funzionale davanti al giudice civile, utilizzando le prove raccolte nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
  • Quando il giudice di appello penale decide comunque il merito civile in violazione della traslatio iudicii, la Corte di Cassazione annullerà la decisione senza rinvio e disporrà la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore e grado.
  • La rinnovazione dell'istruttoria rispetto a prove dichiarative decisive resta un criterio di prudente valutazione: se l'appello muta l'apprezzamento dell'attendibilità di dichiarazioni decisive, il giudice d'appello (salvo che operi la traslatio per le impugnazioni civili) deve valutare la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sentenza Cremonini).
  • Non è ammissibile che, nell'ambito della trasmissione prevista dall'art. 573, comma 1-bis, il giudice penale imponga alle parti la riassunzione davanti al giudice civile: la traslatio deve realizzarsi senza oneri procedurali aggiuntivi per le parti e rispettando la normale sequenza dei gradi di giudizio in sede civile.

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