Cassazione Civile, Ordinanza n. 13018/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un ingegnere chiedeva il pagamento di compensi per attività di direzione lavori svolte in relazione a lavori presso un ospedale, sulla base di un rapporto instaurato con una unità sanitaria locale poi succeduta dalla Regione. Il tribunale aveva ritenuto provato il conferimento dell'incarico e l'accettazione, valorizzando la documentazione prodotta e l'approvazione della parcella professionale. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'opposizione della Regione, ritenendo insufficiente la prova della valida instaurazione del rapporto per difetto di forma scritta e, inoltre, per asserita mancanza di copertura finanziaria dell'incarico. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: violazione delle norme sulla forma del contratto con la pubblica amministrazione e motivazione apparente; travisamento della prova documentale, perché il documento prodotto sarebbe stato un unico atto contenente delibera e contratto sottoscritto da entrambe le parti; omesso esame di tale documento e di ulteriori atti di reiterazione dell'accordo; erronea applicazione delle norme sulla copertura finanziaria, anche perché la disciplina richiamata riguarderebbe gli enti locali e non la Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio per cui la forma scritta ad substantiam del contratto con la P.A. può risultare da un unico atto complesso, composto da delibera e atto negoziale allegato e sottoscritto dalle parti, e della circostanza che l'art. 191 TUEL non si applica alla Regione; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata per la valutazione del materiale probatorio e il preteso travisamento della prova documentale
invocato per censurare la motivazione ritenuta apparente o insufficiente
richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata
richiamato per sostenere l'erronea distribuzione o valutazione dell'onere probatorio
richiamato per il giudizio sulla valutazione delle prove documentali
richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta invalidità del rapporto
richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto
richiamato in relazione alla formazione del consenso contrattuale
richiamato in tema di forma scritta del contratto
art. 17 del regio decreto n. 2440 del 1923
la Corte lo richiama, sulla scia delle Sezioni Unite, come base per affermare che nei contratti della P.A. la forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente un unico documento contestualmente sottoscritto
ritenuto non applicabile alla Regione, perché disciplina gli enti locali
art. 11 e 15 delle preleggi
richiamati nel quarto motivo per contestare l'applicazione temporale e/o sistematica della disciplina sulla copertura finanziaria
art. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383
richiamati nel quarto motivo in tema di impegno di spesa e regole di contabilità pubblica
art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
richiamato come disciplina speciale successiva, riferita però solo a province, comuni e comunità montane
art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142
richiamato nel quarto motivo in materia di autorizzazione e impegno di spesa degli enti locali
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione al diritto di difesa
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Massime di principio
- Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam non esige necessariamente un unico documento contestualmente sottoscritto: il vincolo può formarsi anche mediante più atti scritti collegati tra loro, purché dal complesso documentale risulti in modo univoco l'incontro delle volontà.
- Un atto amministrativo che richiami e incorpori l'accordo negoziale, con allegato il testo contrattuale sottoscritto dalle parti, può integrare la forma scritta richiesta per il valido perfezionamento del contratto con la P.A.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che, a fronte di documenti specificamente trascritti e prodotti, ometta di considerarne il contenuto decisivo o ne dia una lettura non coerente con il loro effettivo tenore testuale.
- La disciplina sull'impegno di spesa prevista per gli enti locali non è automaticamente applicabile alle Regioni; per queste ultime occorre verificare la normativa propria e il concreto assetto contabile richiamato nell'atto di spesa.
- La mancanza di copertura finanziaria può rilevare solo alla luce della disciplina effettivamente applicabile all'amministrazione che ha conferito l'incarico e dei dati documentali che attestino, o meno, l'esistenza degli stanziamenti necessari.
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