Cassazione Civile, Ordinanza n. 18713/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava diversi avvisi di accertamento emessi per l'anno 2005 in relazione all'imposta di pubblicità dovuta per l'installazione di mezzi pubblicitari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, confermando la legittimità della pretesa fiscale. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a sette motivi; dal testo dell'ordinanza emerge però che la questione decisiva esaminata dalla Corte è stata la tempestività del ricorso per cassazione e, in particolare, l'efficacia della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, tentata ma non andata a buon fine perché il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo indicato. La ricorrente non ha poi riattivato il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, né comunque entro trenta giorni, dopo aver appreso l'esito negativo della prima notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 23.5.2016, trovava applicazione il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente alla riforma del 2009, con sospensione feriale. Pur risultando che la notifica del ricorso era stata tentata l'ultimo giorno utile, la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla necessaria e tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio quando il mancato perfezionamento non è imputabile al notificante, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse agito con l'urgenza richiesta e quindi ha dichiarato l'inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre dato atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine "lungo" annuale di impugnazione
Per i giudizi soggetti al regime previgente alla riforma del 2009, il ricorso per cassazione è assoggettato al termine annuale lungo, con applicazione della sospensione feriale; il termine più breve di sei mesi opera solo per i giudizi pendenti dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009
La modifica del termine lungo di impugnazione non si applica al giudizio in esame, perché il nuovo termine semestrale riguarda i giudizi pendenti dopo l'entrata in vigore della riforma.
È richiamato come parametro per individuare il limite temporale entro il quale, in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio deve essere riattivato tempestivamente, senza superare la metà dei termini di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in caso di inammissibilità.
Cass., Sez. U, n. 14594 del 2016
È richiamato il principio secondo cui, se la notifica non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività per conservare gli effetti della richiesta originaria.
Massime di principio
- Quando una notificazione di atto processuale non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza ritardo il procedimento notificatorio, altrimenti perde gli effetti collegati alla prima richiesta.
- La tempestiva riattivazione della notifica richiede un comportamento diligente e immediato; non è sufficiente un nuovo tentativo compiuto oltre un termine ragionevole, individuato nel caso di specie entro trenta giorni e comunque entro la metà dei termini di impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione, la verifica della tempestività dell'impugnazione precede l'esame dei motivi e, se il ricorso risulta tardivo o comunque non utilmente notificato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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