Cassazione Penale, Sentenza n. 10579/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 28/10/2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da Boutartour Sami avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 10/03/2017 (parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna del 18/07/2018, irrevocabile dal 17/07/2019) che lo aveva condannato a anni 6 e mesi 3 di reclusione e a euro 7.500,00 di multa per i reati indicati negli artt. 110, 648-bis e 648 c.p. Il ricorrente deduceva un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge per l'errata valutazione da parte della Corte territoriale della potenziale decisività di una "dichiarazione giurata" del 26/05/2025 (a supporto della revisione) e l'impossibilità per l'imputato di espletare una congrua difesa tecnica nel giudizio originario (contestando una possibile mancata notifica della vocatio in iudicium).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata difesa tecnica: tale doglianza era già stata sollevata e motivatamente rigettata in sede di merito e, comunque, non proponibile in questa sede (al più proponibile ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.). Quanto alla presunta "prova nuova" (la dichiarazione giurata del 26/05/2025), la Corte d'appello aveva legittimamente escluso la sua decisività rilevandone la dubbia affidabilità (mancanza di data, asseverazione illeggibile) e valutandone la persuasività e la congruenza rispetto al materiale probatorio già acquisito; tale valutazione è stata ritenuta logica e non viziata da manifesta illogicità. Per questi motivi il ricorso non rientra nei casi di revisione previsti dall'art. 630 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 11 marzo 2026.
Norme richiamate
Norma richiamata per indicare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta dinanzi alla Corte di cassazione.
Richiamato come rimedio procedurale eventualmente idoneo per censurare la mancata partecipazione al giudizio per vizi di notifica; la Corte osserva che la doglianza, se non valutata favorevolmente in merito, non è proponibile in sede di revisione ordinaria in Cassazione.
Definisce i casi in cui è possibile la revisione. La Corte ha ritenuto che la presunta nuova prova non rientri tra le ipotesi che autorizzano la revisione, perché non sufficientemente affidabile e non decisiva rispetto al quadro probatorio già acquisito.
artt. 110, 648-bis e 648 cod. pen.
Norme sostanziali che individuano i reati per cui l'imputato era stato condannato e rispetto ai quali è stata chiesta la revisione.
Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Giurisprudenza citata a supporto del principio che alcune censure sulla partecipazione al giudizio non sono proponibili in questa sede di revisione e che esistono rimedi processuali specifici (art. 629-bis).
Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-05
Richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni poste a base di richiesta di revisione devono essere raccolte e presentate secondo le garanzie delle indagini difensive (es. assunzione dell'obbligo di dire la verità, sanzioni) per essere considerate affidabili.
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029-01
Richiamata per il principio che la valutazione dell'ammissibilità della prova nuova deve tener conto della persuasività e della congruenza della stessa nel confronto realistico con le prove già esaminate nel processo.
Massime di principio
- Una richiesta di revisione basata su 'prova nuova' fondata su dichiarazioni deve dimostrare affidabilità formale (data, asseverazione leggibile) e sostanziale (raccolta secondo garanzie delle indagini difensive) per poter essere presa in considerazione.
- La Corte effettua un controllo preliminare non solo sull'affidabilità formale della prova nuova, ma anche sulla sua persuasività e congruenza rispetto al quadro probatorio già acquisito; la semplice discrepanza o integrazione non è sufficiente se non altera realisticamente il giudizio di colpevolezza.
- Censure relative alla mancata partecipazione al giudizio o alla impossibilità di difesa tecnica, se già decise nel merito, difficilmente costituiscono titolo per la revisione e, in alcuni casi, hanno rimedi processuali specifici (es. art. 629-bis c.p.p.).
- Le valutazioni di merito sulla rilevanza e persuasività delle nuove prove sono soggette a un sindacato limitato: devono però essere motivate in modo logico e confrontate concretamente con il materiale probatorio già esistente.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende, dunque è necessario valutare attentamente la fondatezza della richiesta di revisione prima di proporla.
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