Cassazione Civile, Ordinanza n. 42125/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva convenuto in giudizio la società esponendo che quest'ultima avesse realizzato, in prossimità dei propri locali e a ridosso del muro perimetrale dell'edificio condominiale, una copertura in pannelli prefabbricati saldamente ancorata al terreno, oltre a provocare immissioni di fumo, odori e rumori ritenute intollerabili. Chiedeva la rimozione delle opere, la cessazione delle immissioni e il risarcimento del danno. Un condomino intervenuto deduceva inoltre che la struttura avesse agevolato un tentativo di furto nel proprio appartamento e chiedeva la rimozione del manufatto. In primo grado, a seguito dell'ottemperanza della società all'ordine cautelare di rimozione, il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. In appello il condominio e il condomino contestavano tale declaratoria, lamentando omessa pronuncia sulle domande di rimozione, di cessazione delle immissioni e di risarcimento danni. La società ricorreva per cassazione sostenendo che il Tribunale avesse in realtà rigettato la domanda sulle immissioni, che tale capo non fosse stato impugnato e fosse quindi passato in giudicato, con conseguente ultrapetizione della Corte d'appello nell'accogliere anche la domanda relativa alle immissioni; deduceva inoltre errori sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e sulla regolazione delle spese, oltre a vizi ex art. 360 c.p.c. e violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere disposta dal Tribunale era stata resa in relazione al ricorso cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. e che i provvedimenti cautelari hanno natura provvisoria e non passano in giudicato. Ha inoltre rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata dal Tribunale era stata specificamente censurata in appello, sicché la Corte territoriale non era incorsa in ultrapetizione. Infine, ha affermato che il giudice d'appello non aveva l'obbligo di disporre una nuova consulenza tecnica, potendo utilizzare quella già espletata nel primo grado, e che pertanto era infondata anche la censura sulle spese. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda cautelare di rimozione della struttura e ripristino dello stato dei luoghi
richiamato quale sede del reclamo avverso il provvedimento cautelare rigettato in primo grado e poi accolto
richiamato in relazione all'attuazione del provvedimento cautelare; la Corte precisa che la cessazione del contendere pronunciata in tale ambito non produce giudicato sostanziale
evocato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che la decisione d'appello lo abbia violato, poiché la cessazione della materia del contendere era stata effettivamente impugnata
richiamato nella doglianza sulle spese, ritenuta infondata
richiamato nella doglianza sulle spese, ritenuta infondata
invocato dalla ricorrente per dedurre omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione delle norme sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- I provvedimenti cautelari, anche quando incidono su diritti soggettivi, hanno carattere provvisorio e non sono idonei a formare giudicato sostanziale; pertanto non possono essere invocati come decisioni definitive sulla controversia di merito.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittimamente sindacabile in appello e, se specificamente censurata, il giudice di secondo grado non incorre in ultrapetizione quando esamina e riforma tale statuizione.
- Il giudice di appello non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio: la scelta di integrare o rinnovare gli accertamenti tecnici rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare la consulenza già espletata in primo grado.
- Le censure relative alla regolazione delle spese processuali restano infondate se poggiano esclusivamente su una pretesa erroneità della decisione di merito non accolta, specie quando quest'ultima sia stata correttamente riformata o confermata nei limiti devoluti.
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