Cassazione Penale, Sentenza n. 18165/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Zuccaro Alessandro contro la sentenza di conferma della Corte d'appello di Bari. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che la condotta contestata andava qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni nell'ambito di una controversia lavorativa e non come estorsione tentata. Ha richiamato il contesto lavorativo, la pretesa retributiva e l'azione anche per conto di un collega/amico, lamentando che la condanna si sia fondata principalmente sulle dichiarazioni di un teste (Sciannanteo Francesco) trascurando la attendibilità di altro teste (Cristofaro) e il complessivo quadro probatorio. Ha inoltre contestato il diniego delle circostanze attenuanti, sostenendo l'esistenza di motivi a giustificare una valutazione favorevole.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi, privi del necessario confronto con la motivazione opportunamente sviluppata dalla Corte d'appello, e manifestamente infondati. In particolare, la Corte ha confermato la corretta qualificazione della condotta come tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.), richiamando elementi quali la durata e le modalità del rapporto di lavoro e le minacce rese in date specifiche (21 e 30 novembre 2018) in assenza di un diritto esercitabile che giustificasse la condotta. Quanto alle circostanze attenuanti, la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e ha escluso la rilevanza della scelta del rito abbreviato come elemento decisivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Norma sulla punibilità per il reato tentato; la Corte ha ritenuto che gli atti posti in essere costituiscano tentativo punibile ai sensi dell'art. 56 in combinato con l'art. 629 c.p.
Disposizione che punisce il delitto di estorsione; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto integrati gli estremi dell'estorsione tentata nei fatti contestati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso non ha rispettato il necessario confronto con la motivazione di merito.
Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha riaffermato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nel riconoscimento delle circostanze.
Norma che dispone il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila.
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione e esercizio delle proprie ragioni richiede valutazione del diritto soggettivo effettivamente esercitabile: la presenza di minacce o pressioni idonee a costringere la vittima e l'assenza di un diritto esercitabile sono elementi decisivi per la qualificazione come estorsione.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è consentito proporre una mera rivalutazione del merito o una semplice diversa lettura del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici, non reiterativi, e contestare profili di diritto o gravi vizi motivazionali.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la ricostruzione fattuale sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi logico-giuridici o manifesta illogicità della motivazione.
- La concessione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito purché la motivazione sia congrua e non arbitraria; contestazioni generiche sulla congruità della pena sono inammissibili in cassazione.
- Chi impugna in cassazione per vizio di qualificazione giuridica deve indicare con chiarezza i profili di diritto erroneamente applicati e confrontarsi puntualmente con la motivazione delle decisioni di merito per evitare l'inammissibilità per genericità o reiterazione.
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