Cassazione Penale, Ordinanza n. 39473/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi non scrutinabili nel merito: il primo perché manifestamente infondato, il secondo perché attinente a un profilo non deducibile in cassazione nel caso di sentenza resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Lodi, relativa a un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, la non conformità della sentenza rispetto alla richiesta formulata e, dall'altro, la corretta qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché la pena applicata era conforme a quella richiesta e la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 non era stata esclusa; il secondo motivo è ritenuto non consentito dalla legge nel giudizio ex art. 448-bis c.p.p.
Norme richiamate
ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
ai sensi dell'art. 448 bis c.p.p.
richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi di ricorso nel perimetro dei controlli consentiti sulla sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice oggetto della condanna patteggiata, in materia di stupefacenti.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
la circostanza aggravata prevista dall'art. 80 d.P.R. cit. non era stata esclusa
richiamato quale aggravante non esclusa, rilevante ai fini della conformità della pena richiesta e applicata.
emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p.
indicano il rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, non sono deducibili censure che investano profili sottratti al controllo consentito dalla disciplina speciale applicabile.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti la non conformità della pena alla richiesta quando la sanzione applicata risulti effettivamente corrispondente a quella concordata, anche se la sentenza non abbia escluso un'aggravante che le parti hanno evidentemente considerato nel modulo negoziale.
- La doglianza sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, quando non consentita dalla legge nel rito ex art. 444 c.p.p., è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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