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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29740/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupante)

La controversia

Un erede di un comproprietario di un immobile ha chiesto il rilascio del bene occupato da una terza persona, deducendo che l'occupazione fosse senza titolo e chiedendo anche il risarcimento del danno da abusiva occupazione. L'occupante si è difesa producendo un preliminare di acquisto sottoscritto da un procuratore speciale che si era dichiarato rappresentante di tutti i comproprietari, sostenendo l'esistenza di un titolo legittimante la disponibilità del bene e contestando la domanda di rilascio. Il Tribunale ha ordinato il rilascio ma ha escluso il risarcimento, ritenendo esistente un titolo idoneo a qualificare la detenzione; la Corte d'appello ha confermato il rilascio, ma ha ritenuto che il preliminare non fosse efficace perché privo di data certa e perché il procuratore non aveva dimostrato i poteri di rappresentanza di tutti i comproprietari, con conseguente insussistenza di un titolo valido anche per la detenzione qualificata. In cassazione l'occupante ha dedotto, in sintesi, violazione dell'onere della prova, nullità per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, erronea qualificazione dell'azione come azione di rilascio, asserita mancanza di interesse ad agire dell'erede e violazione delle regole sulla rappresentanza e sulla prova del titolo di proprietà/legittimazione del attore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, ma ha accolto il secondo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse violato il giudicato interno pronunciandosi sulla validità del titolo e sulla qualificazione della detenzione in un punto già deciso dal Tribunale e non devoluto con appello incidentale dalla parte rimasta sostanzialmente vittoriosa su quel capo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia della notifica a mezzo PEC con attestazione di conformità è idoneo a superare l'eccezione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3, n. 4 e n. 5 del comma I

    Sono le censure dedotte in cassazione; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, mentre il secondo è stato accolto per violazione del giudicato interno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sul riparto dell'onere probatorio, ma le relative doglianze restano assorbite dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio; la censura non è stata esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare ultrapetizione; anche questa censura è rimasta assorbita.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di appello incidentale per devolvere questioni decise in primo grado e non altrimenti devolute.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato con riferimento al giudicato interno formatosi sul capo della decisione di primo grado non impugnato in via incidentale.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Norma del rito sommario utilizzata per introdurre la domanda di rilascio e risarcimento.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare l'ampliamento del thema decidendum nel rito sommario.

  • art. 1388 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul tema della rappresentanza e della spendita del nome del rappresentato.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al preliminare di compravendita.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato per contestare l'interesse ad agire del soggetto che aveva proposto la domanda di rilascio.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo per sostenere che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come azione reale di rivendica anziché come azione personale di rilascio.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    È la base del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate specificamente.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La Corte precisa che questioni già decise e non devolute con appello incidentale non possono essere rilevate d'ufficio in appello.

Massime di principio

  • Quando una statuizione di primo grado ha deciso espressamente o implicitamente su un'eccezione di merito, la parte rimasta vittoriosa sul risultato finale ma soccombente su quel capo deve proporre appello incidentale per rimettere la questione al giudice di secondo grado; la semplice riproposizione non basta.
  • In appello, il giudice non può pronunciarsi su capi della sentenza di primo grado non devoluti con impugnazione, perché su di essi si forma giudicato interno.
  • In cassazione è inammissibile una censura che introduca una questione non trattata nella sentenza impugnata se il ricorrente non indica specificamente dove e quando l'abbia devoluta nei gradi di merito.
  • La qualificazione della domanda non può essere rimessa in discussione in cassazione se la relativa questione non risulta specificamente affrontata nella sentenza impugnata e non è dimostrata la sua tempestiva devoluzione nei gradi di merito.
  • L'accoglimento di un motivo che attiene a una preclusione processuale o al giudicato interno assorbe le ulteriori censure incompatibili con il nuovo esame della causa in rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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