Cassazione Civile, Ordinanza n. 08422/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone per l’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IVA e IRAP, e da avvisi personali emessi anche nei confronti dei soci per l’IRPEF sulla quota di reddito imputata per trasparenza. I ricorsi della società e dei soci, riuniti in primo grado, furono accolti solo in parte; in appello la decisione venne confermata, incluso il riconoscimento del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti nonostante l’omessa annotazione delle fatture nel registro degli acquisti, in presenza dei requisiti sostanziali. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo la falsa applicazione degli artt. 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972: secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere detraibile l’IVA pur in presenza di una violazione formale, senza però verificare se il diritto fosse stato esercitato entro il termine biennale previsto dall’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio un vizio processuale assorbente: nei giudizi relativi all’accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario, e nel caso concreto alcuni soci non erano stati parte del giudizio di appello definito con la sentenza impugnata. Ne è derivata la nullità del giudizio d’appello. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soci e riesamini il merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso sull’IVA non è stato esaminato perché assorbito dalla questione preliminare e dirimente del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che la detrazione IVA sarebbe stata erroneamente riconosciuta dalla sentenza impugnata; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione perché assorbe la questione per nullità del giudizio d’appello.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
È evocato come disposizione che disciplina l’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti; anche su questo profilo la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della nullità processuale rilevata d’ufficio.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998
È indicato dal ricorrente come termine biennale entro cui esercitare il diritto alla detrazione; la questione resta assorbita e non viene decisa.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È la base normativa dell’obbligo di integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
È richiamato per l’imputazione per trasparenza ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di persone.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta in linea di principio litisconsorzio necessario tra società e soci.
- Quando il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- Il litisconsorzio necessario non viene meno solo perché la controversia concerne anche tributi diversi; se gli avvisi sono fondati su elementi comuni e gli accertamenti sono inscindibili, permane l’esigenza del simultaneus processus.
- La questione del contraddittorio necessario attiene a un presupposto fondante del processo e non è sanata dalla mancata deduzione delle parti, né può ritenersi coperta da giudicato interno.
- Quando è rilevata la nullità del giudizio di appello per difetto di litisconsorzio necessario, la sentenza va cassata con rinvio per l’integrazione del contraddittorio e per il nuovo esame del merito.
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