Cassazione Penale, Sentenza n. 24472/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per tentata estorsione aggravata in concorso commessa nei confronti di Bottino Gianfranco (titolare di una discoteca), contestando in particolare: la mancata sussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia (la vittima non si sarebbe sentita intimorita e avrebbe rifiutato senza timore); l'omessa acquisizione di una prova decisiva (testimonianza del maresciallo Guarino chiesta ex art. 603 c.p.p.); la qualificazione del fatto come estorsione (in alternativa violenza privata); la mancata valutazione della desistenza volontaria o del recesso attivo in relazione alle scuse e al comportamento posteriore; il ruolo ridotto dell'imputato e l'insussistenza dell'aggravante della pluralità di persone; il diniego di circostanze attenuanti (generiche, art. 62, comma 1, n. 4 c.p.) e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello corretta: la minaccia era oggettivamente idonea ed è risultata dalla testimonianza della persona offesa (e dalle ammissioni/parziali scuse degli imputati), con espressioni che indicavano un "ordine" proveniente "dall'alto" (dal carcere). La mancata assunzione della testimonianza richiesta non ha dato luogo a vizio, essendo la prova della vittima credibile e sufficiente; la qualificazione come estorsione è corretta dato il rilievo economico della pretesa e la coercizione; la desistenza volontaria non è configurabile poiché gli atti materialmente idonei erano già stati compiuti, mentre il recesso attivo era assente perché l'evento non è stato scongiurato per intervento degli imputati ma per il rifiuto della vittima; l'aggravante della pluralità di persone è stata ritenuta integrata; le attenuanti generiche e altre attenuanti richieste sono state negate per la gravità del fatto e la personalità (predecessi) di uno degli imputati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La richiesta di acquisizione della testimonianza ex art. 603 c.p.p. è stata ritenuta non necessaria perché la credibilità e la sufficienza della testimonianza della persona offesa erano già adeguatamente valutate dai giudici di merito
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è stata esclusa in ragione del ruolo rilevante svolto dall'imputato quale tramite e confermatore dell'ordine
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
La circostanza invocata (come attenuante) è stata ritenuta non applicabile o non sussistente in considerazione della gravità dell'azione e del contesto fattuale
Il giudice di merito può basare la decisione sulla concessione o diniego delle attenuanti generiche anche su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133, nesso che la Corte ha ritenuto soddisfatto per negare le attenuanti
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della pena anche se espressa con formule come "pena congrua", considerandola comunque conforme all'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I motivi nuovi depositati sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, perché tardivi e non ammissibili in cassazione
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa, se ritenuta credibile e coerente, può essere sufficiente a provare l'idoneità intimidatoria della condotta anche in assenza di ulteriori riscontri investigativi
- La desistenza volontaria è configurabile solo se l'autore impedisce che il tentativo produca il risultato e ciò avviene prima che l'azione sia divenuta materialmente idonea a produrre l'evento; le scuse successive non costituiscono di per sé desistenza
- Il recesso attivo richiede una condotta effettiva volta a impedire la consumazione del reato: il semplice pentimento o le scuse non sono sufficienti se l'evento non è stato scongiurato per intervento dell'agente
- Il ruolo di 'tramite' o di confermatore di un ordine altrui può escludere l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione e aggravare la responsabilità
- La qualifica del fatto come estorsione o violenza privata dipende dalla rilevanza economica della pretesa e dalla coercizione esercitata: una richiesta che comporti un vantaggio economico per gli autori e una minaccia percepita dalla vittima tende a configurare estorsione
- La mancata ammissione di ulteriori prove in appello o in cassazione può essere ritenuta regolare se i giudici spiegano perché la prova già acquisita è sufficiente a fondare la decisione
- Per le attenuanti generiche il giudice di merito può privilegiare uno tra i criteri previsti dalla legge (personalità, modalità del reato, entità del danno) e negare l'attenuante anche sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo
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