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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24472/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per tentata estorsione aggravata in concorso commessa nei confronti di Bottino Gianfranco (titolare di una discoteca), contestando in particolare: la mancata sussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia (la vittima non si sarebbe sentita intimorita e avrebbe rifiutato senza timore); l'omessa acquisizione di una prova decisiva (testimonianza del maresciallo Guarino chiesta ex art. 603 c.p.p.); la qualificazione del fatto come estorsione (in alternativa violenza privata); la mancata valutazione della desistenza volontaria o del recesso attivo in relazione alle scuse e al comportamento posteriore; il ruolo ridotto dell'imputato e l'insussistenza dell'aggravante della pluralità di persone; il diniego di circostanze attenuanti (generiche, art. 62, comma 1, n. 4 c.p.) e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello corretta: la minaccia era oggettivamente idonea ed è risultata dalla testimonianza della persona offesa (e dalle ammissioni/parziali scuse degli imputati), con espressioni che indicavano un "ordine" proveniente "dall'alto" (dal carcere). La mancata assunzione della testimonianza richiesta non ha dato luogo a vizio, essendo la prova della vittima credibile e sufficiente; la qualificazione come estorsione è corretta dato il rilievo economico della pretesa e la coercizione; la desistenza volontaria non è configurabile poiché gli atti materialmente idonei erano già stati compiuti, mentre il recesso attivo era assente perché l'evento non è stato scongiurato per intervento degli imputati ma per il rifiuto della vittima; l'aggravante della pluralità di persone è stata ritenuta integrata; le attenuanti generiche e altre attenuanti richieste sono state negate per la gravità del fatto e la personalità (predecessi) di uno degli imputati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La richiesta di acquisizione della testimonianza ex art. 603 c.p.p. è stata ritenuta non necessaria perché la credibilità e la sufficienza della testimonianza della persona offesa erano già adeguatamente valutate dai giudici di merito

  • art. 114 cod. pen.

    La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è stata esclusa in ragione del ruolo rilevante svolto dall'imputato quale tramite e confermatore dell'ordine

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    La circostanza invocata (come attenuante) è stata ritenuta non applicabile o non sussistente in considerazione della gravità dell'azione e del contesto fattuale

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice di merito può basare la decisione sulla concessione o diniego delle attenuanti generiche anche su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133, nesso che la Corte ha ritenuto soddisfatto per negare le attenuanti

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della pena anche se espressa con formule come "pena congrua", considerandola comunque conforme all'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    I motivi nuovi depositati sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, perché tardivi e non ammissibili in cassazione

Massime di principio

  • La testimonianza della persona offesa, se ritenuta credibile e coerente, può essere sufficiente a provare l'idoneità intimidatoria della condotta anche in assenza di ulteriori riscontri investigativi
  • La desistenza volontaria è configurabile solo se l'autore impedisce che il tentativo produca il risultato e ciò avviene prima che l'azione sia divenuta materialmente idonea a produrre l'evento; le scuse successive non costituiscono di per sé desistenza
  • Il recesso attivo richiede una condotta effettiva volta a impedire la consumazione del reato: il semplice pentimento o le scuse non sono sufficienti se l'evento non è stato scongiurato per intervento dell'agente
  • Il ruolo di 'tramite' o di confermatore di un ordine altrui può escludere l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione e aggravare la responsabilità
  • La qualifica del fatto come estorsione o violenza privata dipende dalla rilevanza economica della pretesa e dalla coercizione esercitata: una richiesta che comporti un vantaggio economico per gli autori e una minaccia percepita dalla vittima tende a configurare estorsione
  • La mancata ammissione di ulteriori prove in appello o in cassazione può essere ritenuta regolare se i giudici spiegano perché la prova già acquisita è sufficiente a fondare la decisione
  • Per le attenuanti generiche il giudice di merito può privilegiare uno tra i criteri previsti dalla legge (personalità, modalità del reato, entità del danno) e negare l'attenuante anche sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo

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