Cassazione Civile, Sentenza n. 10118/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale presso la società, l’Agenzia delle Entrate contestò, per l’anno d’imposta 2006, il valore del marchio Valentino utilizzato ai fini dell’ammortamento. Nel 2002 il gruppo Valentino era stato acquisito da una società; nel quadro della riorganizzazione, nel 2003 una società del gruppo aveva acquistato per 245 milioni di euro la titolarità del marchio, in precedenza ripartita tra una società italiana e una società lussemburghese. Nel 2006 la società contribuente, incorporante della società acquirente con effetti fiscali dal 1° gennaio 2005, aveva incrementato di 47.625.000 euro il valore del marchio e versato l’imposta sostitutiva del 12,5% avvalendosi della L. n. 266/2005, art. 1, commi 469 e 471. L’Ufficio richiamò la rettifica, operata con un precedente avviso relativo al 2003, del valore del marchio da 245 milioni a 62.881.630 euro e ridusse conseguentemente le quote di ammortamento dedotte nel 2006, recuperando imponibile ai fini IRES. La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 150/2013 depositata il 21 novembre 2013, respinse l’appello dell’Agenzia. La CTR ritenne congruo il valore del marchio alla luce delle operazioni di cessione e del valore di 220 milioni risultante dal bilancio consolidato in occasione del collocamento in borsa; giudicò errato il metodo dell’Ufficio, che aveva ipotizzato una durata di sfruttamento limitata a cinque anni, e riconobbe valide ragioni economiche nella riunificazione in capo a un soggetto italiano di un marchio prima diviso per aree geografiche. L’Agenzia propose due motivi di ricorso per cassazione: con il primo denunciò vizio motivazionale, facendo riferimento sia alla disciplina previgente sia a quella novellata dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; con il secondo dedusse violazione dei principi in materia di abuso del diritto, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le operazioni societarie sul marchio avevano procurato consistenti vantaggi fiscali nonostante la critica al metodo utilizzato per realizzare la riorganizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la sentenza regionale esponeva in modo intelligibile le ragioni della valutazione del marchio e non presentava una motivazione apparente; le doglianze di mera insufficienza motivazionale non erano più proponibili ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mentre le contestazioni dirette a ottenere una nuova valutazione del merito non erano scrutinabili in cassazione. Il secondo motivo è stato respinto: esclusa dai giudici di merito la sopravvalutazione del marchio e accertate valide ragioni economiche nella riunificazione del marchio in capo a un’unica società italiana, non ricorreva abuso del diritto. L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 consente di disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche, ma non impone al contribuente che persegua effettive e preponderanti finalità imprenditoriali di scegliere l’operazione fiscalmente più onerosa. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.300 euro, oltre spese generali forfettarie del 15%, accessori di legge e 200 euro per esborsi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nel regime applicabile, il vizio motivazionale denunciabile è circoscritto alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della sentenza; non è invece consentito dedurre la mera insufficienza della motivazione o chiedere una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Quanto alla vizio di “motivazione apparente, costituente error in procedendo denunziabile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, esso si realizza soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, ovvero in caso di presenza di una pseudo-motivazione, di natura tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; tale fattispecie, connotata dalla mera sembianza della motivazione, risulta sostanzialmente assimilabile alla motivazione graficamente inesistente (sulla nozione di motivazione apparente, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).
La motivazione apparente è denunciabile come error in procedendo quando manchi graficamente oppure sia solo una pseudo-motivazione tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; non coincide con una motivazione semplicemente insufficiente.
art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
Il divieto di abuso del diritto disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 37-bis, consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche, ossia finalizzate in via esclusiva o anche prevalente al conseguimento di vantaggi fiscali.
L’Amministrazione finanziaria può disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette, in via esclusiva o prevalente, a conseguire vantaggi fiscali. In presenza di valide ragioni economiche effettive e preponderanti, la scelta dell’operazione fiscalmente più conveniente costituisce lecito risparmio d’imposta e non è vietata dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alla decisione, il ricorso per cassazione può denunciare soltanto anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e sono rilevabili dal testo della sentenza; non sono ammissibili né la censura di mera insufficienza motivazionale né doglianze dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre quando la motivazione è graficamente assente oppure consiste in una pseudo-motivazione tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; una motivazione che espone le ragioni della decisione in modo intelligibile non è apparente per il solo fatto di essere contestata.
- Ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’abuso del diritto presuppone operazioni prive di valide ragioni economiche e finalizzate in via esclusiva o prevalente al conseguimento di vantaggi fiscali. Se le operazioni rispondono a valide ragioni economiche effettive e preponderanti, il contribuente può scegliere, tra le alternative disponibili, quella che comporta il carico fiscale più conveniente, senza essere obbligato ad adottare quella più onerosa.
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