Cassazione Civile, Ordinanza n. 36353/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura fallimentare. Dopo sette esperimenti di vendita senza incanto andati deserti, il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a stipulare con una società terza un contratto di rent to buy, poi concretamente formalizzato come contratto di godimento in funzione della successiva alienazione, avente ad oggetto un opificio industriale appartenente alla massa fallimentare. La società fallita, tramite il proprio legale rappresentante, aveva reclamato il decreto deducendo l'assenza di pubblicità competitiva ex art. 107 l.fall. Il tribunale aveva però dichiarato il reclamo inammissibile perché proposto oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 26, comma 4, l.fall., decorrente dal deposito del provvedimento e non dalla sua comunicazione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 26 l.fall. e dell'art. 90 l.fall., sostenendo di aver avuto conoscenza del decreto solo successivamente, tramite accesso al fascicolo e rilascio di copia, e che dunque il reclamo fosse tempestivo; dall'altro, ha denunciato la violazione del diritto di difesa e dell'art. 111 Cost., contestando l'affermazione secondo cui la conoscenza del provvedimento si avrebbe al momento del deposito in cancelleria. I controricorrenti hanno eccepito anche l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto superabile l'eccezione di inammissibilità proposta dai controricorrenti, osservando che il decreto reso in sede di reclamo può avere natura decisoria quando incide sulle condizioni di liquidazione dell'attivo e su diritti soggettivi. Tuttavia ha rigettato il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati: ha ribadito che l'art. 26, comma 4, l.fall. prevede un termine perentorio di 90 giorni dal deposito del provvedimento del giudice delegato, indipendentemente dalla sua comunicazione, e che tale disciplina speciale, posta a tutela di celerità, certezza e stabilità della procedura fallimentare, non consente l'applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le doglianze sulla mancata comunicazione del provvedimento autorizzativo dell'accesso al fascicolo e sull'emergenza Covid, evidenziando anche il significativo ritardo con cui la parte si era attivata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato è soggetto a un termine perentorio di 90 giorni dal deposito, che opera a prescindere dalla comunicazione del provvedimento; la norma speciale mira a stabilità, certezza e celerità della procedura
richiamato come base della doglianza sulla mancanza di pubblicità competitiva nelle vendite fallimentari
richiamato dalla ricorrente per l'istanza di accesso al fascicolo fallimentare; la Corte ne ha ritenuto non decisiva la mancata comunicazione ai fini del termine di reclamo
art. 111 Cost.
consente il ricorso straordinario avverso provvedimenti definitivi e decisori; la Corte richiama il criterio della decisorietà ma ritiene comunque infondato il ricorso
richiamato per il procedimento camerale con proposta del relatore
ritenuto non applicabile in via analogica alla disciplina speciale del reclamo fallimentare ex art. 26 l.fall.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei reclami contro i provvedimenti del giudice delegato in materia fallimentare, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 26, comma 4, l.fall. decorre dal deposito del provvedimento e non richiede la sua comunicazione alle parti interessate.
- La disciplina speciale dell'art. 26 l.fall. prevale sulla regola generale di cui all'art. 327 c.p.c., non essendo consentita un'applicazione analogica di quest'ultima per estendere il termine in caso di mancata comunicazione.
- La ratio della perentorietà del termine di reclamo nella procedura fallimentare è garantire celerità, certezza e stabilità degli atti della liquidazione concorsuale.
- Un provvedimento reso in sede di reclamo avverso atti del giudice delegato può essere ricorribile ex art. 111 Cost. solo se decisorio e definitivo; tale requisito ricorre quando il decreto incide su diritti soggettivi, non quando riguarda meri profili di regolarità procedurale.
- La mancata comunicazione di un provvedimento interno alla procedura non basta, di per sé, a spostare il dies a quo del termine di impugnazione quando la legge speciale lo collega espressamente al deposito.
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