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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26951/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestando: 1) la mancata derubricazione alla fattispecie di lieve entità ex art.73, comma 5 (sostenendo che il quantitativo di eroina sequestrato, 42,24 g, rientrerebbe nei limiti indicati da precedenti di questa Corte e che mancava prova sull'efficacia drogante; inoltre il ricorrente assumeva la responsabilità esclusiva e si era mostrato collaborativo); 2) la mancata valutazione/argomentazione adeguata circa la inesistenza delle esigenze cautelari o, in subordine, la non proporzionalità della misura, data la collaborazione e la richiesta di definizione del processo con rito alternativo (art.444 e ss. c.p.p.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'interesse alla derubricazione è rilevante solo se comporta un vantaggio pratico (ad es. la rilevanza dell'art.275, comma 2-bis c.p.p. riguardo al divieto di arresti domiciliari se è ritenibile la sospensione condizionale della pena). Sul merito, la Corte ha confermato che la qualificazione come "fatto lieve" non può basarsi sul solo dato ponderale: è necessaria una valutazione complessiva degli indici normativamente rilevanti (quantitativo, modalità, mezzi, pericolosità sociale, occasionalità). Il Tribunale del riesame ha motivato in modo non illogico l'esclusione della lieve entità, considerando il non modesto quantitativo (42,24 g), la presenza di strumenti per taglio e confezionamento, le circostanze dell'azione (gettare l'involucro dal balcone) e l'inserimento dell'imputato in un contesto già legato al narcotraffico. Inoltre la Corte ha ritenuto legittima e congruamente motivata la valutazione circa il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari per interrompere i contatti con l'ambiente illecito. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti), art.73

    L'art.73 disciplina i reati in materia di stupefacenti; il comma 5 introduce la fattispecie di lieve entità da valutare con un giudizio complessivo di indici (quantitativo, modalità, mezzi, pericolosità sociale, occasionalità). La Corte ricorda che il dato ponderale non è determinante da solo e che la non occasionalità della condotta opera come elemento specializzante/ostativo al riconoscimento della lieve entità.

  • codice di procedura penale, art.275

    Il comma 2-bis vieta l'applicazione di talune misure cautelari (inclusi gli arresti domiciliari) se il giudice ritiene che con la sentenza potrà essere applicata la sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che l'interesse alla derubricazione è rilevante se strumentale a tale effetto pratico.

  • codice di procedura penale, art.606

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, mancanza o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha esaminato i motivi invocati ai sensi di questi lett.

  • codice di procedura penale, art.444 e ss.

    Riferimento ai riti alternativi (patteggiamento e definizione anticipata): la richiesta di definizione del procedimento può essere elemento valutabile ma non necessariamente modifica la prognosi cautelare se permangono esigenze di prevenzione del rischio di reiterazione.

  • d.l. 15 settembre 2023, n.123, conv. dalla legge 13 novembre 2023, n.159

    modifica introdotta art.73 (non occasionalità)

    La modifica legislativa ha inserito la non occasionalità della condotta come elemento specializzante che può escludere la configurabilità del fatto lieve; la Corte l'ha ritenuta rilevante nel giudizio complessivo.

Massime di principio

  • La qualificazione del reato come "fatto lieve" ex art.73, comma 5 T.U. stupefacenti richiede una valutazione globale di più indici: il dato ponderale è rilevante ma non determinante da solo.
  • La presenza di strumenti per il taglio/confezionamento, il contesto (es. persone e precedenti nell'abitazione) e modalità non occasionali della condotta pesano contro il riconoscimento della lieve entità.
  • La derubricazione cerca­ta in ricorso è rilevante ai fini processuali solo se comporta un vantaggio concreto (es. impedire l'applicazione di misure cautelari ai sensi dell'art.275, comma 2‑bis c.p.p.).
  • La valutazione sulle esigenze cautelari (pericolosità e rischio di reiterazione) è prerogativa del giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo se manca o è illogicamente motivata; motivazioni fondate su contesto e modalità operative sono difficilmente travisabili in cassazione.
  • La collaborazione del difensore o del reo e la richiesta di riti alternativi possono essere elementi attenuanti ma non impongono automaticamente la misura meno afflittiva se sussistono concreti indici di pericolo di recidiva o collegamenti con circuiti illeciti.
  • In casi simili, è strategico dimostrare l'eccezionale occasionalità dell'azione, l'assenza di strumenti per il commercio e un quadro probatorio sfavorevole all'inserimento in un circuito criminoso per ottenere la derubricazione e influenzare le esigenze cautelari.

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