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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5456/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/05/2021 che ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U. stupefacenti) concessa provvisoriamente, poiché la Comunità terapeutica "La svolta per la rinascita" aveva notificato che Ferlito era stato trovato in possesso di un telefono cellulare non dichiarato all'ingresso nella struttura e, successivamente, il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva disposto la custodia cautelare per fatti di detenzione/cessione di stupefacenti commessi in carcere. Il ricorrente ha censurato la motivazione come apodittica, ha contestato l'assunto secondo cui il cellulare fosse detenuto sin dall'ingresso e ha rilevato che la misura cautelare successivamente era stata annullata dal Tribunale del riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza: la nota della comunità attestante il possesso del telefono e il successivo ordine di custodia cautelare per reati di stupefacenti sono indici della persistente pericolosità sociale e della mancata adesione al percorso rieducativo. La revoca ex tunc dell'affidamento è stata ritenuta giustificata anche dalla possibilità, prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza, di revocare la misura in presenza di una condotta grave che dimostri l'assenza di adesione al percorso fin dall'origine. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti, art. 94, comma 6

    La misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata quando il comportamento del beneficiario, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; impone la costante verifica dell'effettività del percorso di risocializzazione e consente la revoca anche per singole condotte gravi che inficino la prognosi favorevole originaria.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti, art. 73

    Norma che sanziona i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: il fatto che il ricorrente sia stato indagato/sottoposto a custodia cautelare per tali condotte in ambito carcerario è stato valutato come elemento sintomatico di persistente pericolosità sociale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese del procedimento e la liquidazione di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a tali oneri (euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Una singola condotta grave del beneficiario di una misura alternativa può giustificare la revoca della misura, anche con efficacia ex tunc, se essa dimostra la mancanza di adesione al percorso rieducativo fin dall'origine.
  • La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'affidamento in prova è eminentemente prognostica e di fatto: il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento e la Cassazione controlla la non manifesta illogicità o incongruenza della motivazione.
  • Condotte commesse dopo la concessione del beneficio (anche se non ancora definitive o se esistono provvedimenti cautelari poi revocati) possono essere considerate elementi rilevanti ai fini della revoca, purché il giudice motivi la loro incidenza sulla prognosi favorevole.
  • La presenza di prescrizioni tenui e di ampia autonomia concessa dal beneficio richiede una maggiore affidabilità e maturità del soggetto; in caso di comportamenti intramurari non regolari, è preferibile la prosecuzione dell'osservazione in ambiente carcerario prima di concedere misure più ampie.
  • Chi impugna una revoca deve dimostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione del giudice di merito: censure generiche sulla mancanza di argomentazione rischiano di essere considerate inammissibili.
  • In fase di richiesta o impugnazione di misure alternative è importante documentare il percorso rieducativo e la reale adesione (attività terapeutiche, rapporti con la comunità, assenza di nuove condotte illecite) perché la valutazione è complessiva e basata su elementi concreti.

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