Cassazione Penale, Sentenza n. 29128/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) si contestava la configurabilità del reato di evasione a carico del ricorrente, sostenendo che l'allontanamento dal domicilio durante un permesso premio con prescrizioni costituisce al più violazione disciplinare e non reato, poiché la legge (art. 30 e 30‑ter L. 354/1975) punisce penalmente l'"evasione" solo quando il detenuto non rientri in istituto o rientri con un ritardo superiore a determinate soglie orarie (in particolare oltre 12 ore); (2) si contestava inoltre la mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. alla luce del comportamento tenuto durante la detenzione e del modesto disvalore della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ha rilevato che il regime normativo dei permessi premio (art. 30 e art. 30‑ter L. 354/1975) punisce penalmente soltanto il mancato rientro in istituto e il ritardo che superi la soglia delle 12 ore; le altre violazioni delle cautele imposte dal magistrato di sorveglianza sono disciplinarmente sanzionabili ma non penalmente rilevanti. La Corte ha escluso la possibilità di estendere per analogia in malam partem la disciplina della detenzione domiciliare (art. 47‑ter) ai permessi premio. Per tali ragioni ha annullato la condanna senza rinvio. Sulla questione dell'art. 131‑bis la Cassazione non è dovuta entrare nel merito, posto l'annullamento per non punibilità della condotta.
Norme richiamate
Era l'articolo sotto cui era stata contestata l\'evasione; la Corte ha ritenuto che la condotta non rientrasse nella fattispecie penale di cui a tale articolo alla stregua delle specifiche norme sull\'ordinamento penitenziario
legge n. 354 del 1975 - art. 30
Regola i permessi (di necessità e premiali) e, in particolare con il comma 4, distingue le soglie temporali di rientro: ritardi superiori a 12 ore integrano evasione; ritardi tra 3 e 12 ore sono materia disciplinare; ritardi inferiori alle 3 ore irrilevanti ai fini disciplinari
legge n. 354 del 1975 - art. 30‑ter
Disciplina il permesso premio, consente l\'imposizione di cautele e richiama i commi 3 e 4 dell\'art. 30; tuttavia non estende la punibilità penale alle violazioni delle prescrizioni diverse dal mancato o ritardato rientro oltre la soglia prevista
legge n. 354 del 1975 - art. 47‑ter
Disciplina la detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che la disciplina dell\'art. 47‑ter non possa essere estesa per analogia ai permessi premio al fine di configurare evasione quando la legge non lo prevede espressamente
Norma sulla continuazione/tenuità del fatto e misure alternative/mitezza della pena: il ricorrente ne chiedeva l\'applicazione, ma la Corte non ha esaminato la questione in quanto ha annullato la condanna per la non sussistenza del reato
art. 25 Cost.
Principio di legalità e divieto di analogia in malam partem: richiamato dalla Corte per escludere che si possa ampliare la fattispecie penale mediante analogia contro l\'imputato
Massime di principio
- In presenza di permesso premio (art. 30‑ter L. 354/1975) l\'evasione penale si configura esclusivamente quando il detenuto non rientra in istituto o rientra con ritardo superiore alla soglia fissata (oltre 12 ore); altri comportamenti violativi delle prescrizioni sono, di regola, materia disciplinare.
- Il ritardo nel rientro compreso tra 3 e 12 ore può essere sanzionato disciplinarmente, mentre ritardi inferiori a 3 ore possono risultare irrilevanti anche sul piano disciplinare, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
- Non è consentito operare un\'analogia estensiva con regimi diversi (es. detenzione domiciliare) per trasformare in reato condotte che la normativa sui permessi premio non punisce penalmente: ciò violerebbe il principio di legalità (art. 25 Cost.).
- Se la condotta per cui è stata emessa condanna non rientra nella fattispecie penale prevista dalla legge, la Corte di cassazione può annullare la decisione senza rinvio per non punibilità del fatto.
- Nelle ipotesi simili, prima di procedere penalmente occorre accertare con precisione i tempi di mancato rientro: il superamento della soglia delle 12 ore è elemento decisivo per la configurazione dell\'evasione.
- La richiesta di applicazione di misure di favore o di attenuazione (es. art. 131‑bis) diventa irrilevante se viene meno la configurazione del reato; tuttavia, quando il reato sussiste, la valutazione delle circostanze personali e del comportamento durante la detenzione resta rilevante ai fini dell\'eventuale applicazione di benefici
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